Silenzio della PA sull’autorizzazione unica per impianto BESS (TAR Sicilia n. 2338 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. Il silenzio-inadempimento si configura tutte le volte in cui l’amministrazione viola l’obbligo di provvedere, a prescindere dal contenuto discrezionale o vincolato del provvedimento. Tale obbligo non discende solo da previsioni di legge, ma anche da principi generali e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, da ragioni di giustizia ed equità. L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 9 agosto 2024 al competente Assessorato regionale un’istanza ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo di tipo BESS e delle relative opere connesse.
Dopo una prima richiesta di integrazioni documentali, riscontrata dalla società, e una successiva istanza di indizione della conferenza di servizi, l’amministrazione ha trasmesso la dichiarazione di procedibilità e ha indetto la conferenza in modalità asincrona. Tutti gli enti coinvolti si sono espressi favorevolmente. Nonostante l’ulteriore diffida di parte ricorrente, l’Assessorato non ha adottato la determinazione conclusiva. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato su istanza del privato che solleciti l’esercizio di pubblici poteri. Il silenzio-inadempimento si configura ogni volta che l’amministrazione viola l’obbligo di provvedere, indipendentemente dal carattere discrezionale del provvedimento.
La Corte precisa che l’obbligo di provvedere non sussiste solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in quelli che discendono da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie; ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, esso ricorre quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, sorgendo in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto delle determinazioni amministrative. In presenza di una formale istanza, l’amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistente l’obbligo giuridico di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, quale che sia la disciplina applicabile. Ritiene preferibile il riferimento alla scansione temporale prevista dall’art. 9 del d.lgs. 190/2024, poiché la verifica documentale si è di fatto protratta ben oltre la data di entrata in vigore del medesimo decreto. Anche a voler considerare il previgente art. 12 del d.lgs. 387/2003, il silenzio resta illegittimo, essendo ampiamente spirati tutti i termini per la conclusione del procedimento, in ogni sua fase, senza contestazioni sul punto da parte dell’amministrazione resistente.
Il Collegio rileva che solo in corso di causa l’amministrazione ha depositato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, con riserva di inoltrare il provvedimento finale “la cui emissione è prevista ad horas”, non depositato in atti. A fronte della protratta inadempienza, il Tribunale ordina all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, restando impregiudicato il merito della pretesa. In caso di persistente inerzia, nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva in ulteriori trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.