Improcedibile il ricorso sul pay-back dispositivi medici per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2137 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarata in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. La giustizia amministrativa, quale giurisdizione di diritto soggettivo, non consente la prosecuzione del giudizio quando sia venuto meno l’interesse alla decisione. Il giudice prende atto della dichiarazione di parte e definisce il giudizio con pronuncia di rito. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della decisione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
La ricorrente ha impugnato anche l’Allegato A al decreto e una serie di atti presupposti, tra cui il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, e il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida. La società ha chiesto l’annullamento degli atti, contestando il meccanismo del pay-back.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. Prima della discussione il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della società alla prosecuzione del giudizio.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha richiamato la natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo, richiamando Cons. St., Ad. pl. 13 aprile 2015 n. 4. Su questa base ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione è rimasta sul piano processuale. Il Tribunale non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso relativi al meccanismo del pay-back né la legittimità degli atti impugnati, essendosi arrestato al venir meno della condizione dell’azione.
In ragione della natura della decisione, integralmente di rito, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese tra le parti. Il ricorso è stato quindi definito con pronuncia di improcedibilità.
Nota della Redazione
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