Il silenzio della Prefettura e la cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 1155 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., l’interesse che sorregge il ricorso si sostanzia nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. L’adozione del provvedimento espresso nelle more del giudizio integra le condizioni per la pronuncia di merito contemplata dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Resta salva l’ipotesi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.. L’amministrazione che, per alcuni mesi, si sia sottratta al dovere di provvedere è tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate al limitato fine della pronuncia sull’azione contra silentium.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in via amministrativa istanza di revoca di un provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni, adottato ai sensi degli artt. 1 e 39 T.U.L.P.S. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha chiesto la fissazione di un’audizione e ha reiterato l’istanza. La Prefettura è rimasta inerte.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per il silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Costituitasi l’amministrazione, questa ha depositato un sopravvenuto decreto con cui il Prefetto ha confermato il divieto. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento. L’amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’azione contra silentium. Nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso, con cui ha confermato a carico del ricorrente il divieto di detenere armi e munizioni. Tale sopravvenienza è decisiva ai fini della definizione dell’azione.
Il Tribunale ricostruisce la struttura dell’interesse nel giudizio ex art. 117 cod. proc. amm. L’interesse che sorregge il ricorso, e il correlato bene della vita, afferiscono all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario. Rileva l’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Resta ferma la sola eccezione contemplata dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.
Su questa base il Collegio reputa integrate le condizioni per la pronuncia di merito prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Conseguentemente dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all’azione contra silentium. A sostegno richiama il precedente del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 5 gennaio 2024, n. 259.
Il Collegio esamina poi il profilo delle spese, limitatamente all’azione contra silentium. L’amministrazione si è sottratta, per alcuni mesi, al dovere di esprimere una precisa manifestazione di volontà sull’istanza di parte, in violazione dell’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono pertanto poste a carico dell’amministrazione resistente.
Quanto alla domanda caducatoria proposta con i motivi aggiunti, il Tribunale dispone la conversione del rito camerale nelle forme del rito ordinario. La decisione sul ricorso introduttivo resta così distinta dalla trattazione della domanda impugnatoria del decreto sopravvenuto.
Nota della Redazione
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