Accesso all’offerta tecnica: il segreto tecnico-commerciale non prevale sull’interesse difensivo del concorrente (TAR Liguria n. 1025 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la partecipazione alla procedura implica la tacita accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio, sicché il concorrente è tenuto a consentire il disvelamento delle caratteristiche della propria offerta, anche di quelle che assume coperte da segreto tecnico o commerciale, quando ciò si renda necessario per l’esperimento di un’azione giurisdizionale. La sussistenza del segreto tecnico o commerciale, idoneo a escludere il diritto di accesso, deve essere motivata e comprovata con riferimento a informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e dotate di effettivi caratteri di segretezza oggettiva. Nel bilanciamento con l’interesse difensivo del concorrente, la trasparenza prevale, salvo che l’oscuramento riguardi dati non indispensabili alla tutela giurisdizionale e realmente riconducibili a elaborazioni specialistiche e potenzialmente replicabili in altri appalti.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un consorzio ordinario costituendo, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Liguria per conto dell’Università degli Studi di Genova per l’affidamento dei lavori di realizzazione del lotto A della nuova scuola politecnica in Erzelli. All’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento capeggiato dalla controinteressata.
Con la comunicazione resa ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha reso disponibile l’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella versione oscurata, come da dichiarazioni rese dalla stessa ai sensi dell’art. 29 del disciplinare di gara. La ricorrente ha impugnato l’atto, ma il Tribunale, con sentenza n. 359 del 2026, ha accolto solo parzialmente il ricorso, disponendo una nuova pronuncia motivata. A seguito dell’istanza di accesso difensivo presentata dalla ricorrente, la Regione ha confermato l’oscuramento di alcune parti dell’offerta, adducendo esigenze di segretezza tecnica e commerciale. Il Tribunale ha disposto l’acquisizione riservata dell’offerta integrale, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio per cui la partecipazione alla gara implica l’accettazione delle regole di trasparenza e par condicio, con la conseguenza che il segreto tecnico o commerciale deve essere motivato e comprovato dall’offerente. In difetto, la trasparenza prevale sugli interessi del singolo concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2384 del 2025).
Richiamando la definizione di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, il Tribunale ha precisato che non ogni elemento di originalità dell’offerta integra un segreto tutelabile: la qualifica va circoscritta a elaborazioni specialistiche, applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di garantire un vantaggio concorrenziale solo se non conosciute dai concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 8231 del 2025).
Quanto all’istanza di accesso difensivo, il Collegio ha applicato il bilanciamento tra le contrapposte esigenze, valutando la strumentalità del dato rispetto alle finalità di tutela (cfr. Ad. Plen. n. 4 del 2021). Ha quindi scrutinato le singole parti oscurate dell’offerta: ha ordinato l’ostensione di organigrammi, esperienze pregresse, piani di gestione del cantiere e informazioni relative a modalità e tempi di esecuzione, trattandosi di dati non riconducibili a segreti e necessari per la verifica del punteggio attribuito. Ha invece confermato l’oscuramento per l’infrastruttura software, costituente una combinazione di soluzioni digitali potenzialmente replicabile e non indispensabile ai fini difensivi.
Il ricorso è stato accolto in parte, con annullamento del provvedimento e condanna della Regione all’ostensione dell’offerta tecnica, con le eccezioni indicate, entro venti giorni. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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