La domanda di simulazione assoluta non può convertirsi in accertamento della simulazione relativa (Cass. civ. Sez. II n. 21505 del 07.07.2022)

Principi di diritto (Massima)
L’azione diretta a far dichiarare la simulazione assoluta è diversa da quella volta ad ottenere la declaratoria di simulazione relativa, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, comportando l’accertamento di fatti differenti e tendendo a conseguire il riconoscimento di effetti diversi. Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, non anche quando sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio la figlia e la moglie, dalla quale era giudizialmente separato, chiedendo la declaratoria di simulazione assoluta di due contratti di compravendita immobiliare stipulati nel 1988 e nel 1989 in favore della figlia. Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che dalle controscritture formate contestualmente ai rogiti emergeva la volontà delle parti di cedere alla figlia la sola nuda proprietà degli immobili, con conservazione dell’usufrutto da parte dei genitori. La Corte di appello confermava la decisione, osservando che l’attore aveva chiesto soltanto la simulazione assoluta e che il giudice non poteva pronunciarsi sulla validità dei contratti dissimulati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Il ricorrente aveva denunciato la violazione degli artt. 1414, comma 2, e 1421 c.c., nonché degli artt. 48 e 50 della legge n. 89/1913, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità delle donazioni dissimulate per difetto di forma e di animus donandi.

La Suprema Corte ha chiarito che l’azione di simulazione assoluta e quella di simulazione relativa si fondano su presupposti diversi, integrando una differente causa petendi. Nel primo caso le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto; nel secondo dichiarano di volere, in luogo del contratto apparente, un diverso negozio. L’accoglimento della domanda di simulazione relativa avrebbe comportato, nel caso di specie, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.

Quanto alla rilevabilità d’ufficio della nullità, la Corte ha richiamato i principi fissati dalle Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014, precisando che tale potere opera soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea. Quando invece è la parte a domandare la declaratoria di invalidità, la pronuncia deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate, non potendosi fondare su elementi rilevati d’ufficio, poiché l’invalidità si pone come elemento costitutivo della domanda.

Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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