La qualifica di causa ereditaria radica la competenza nel foro della successione (Cass. civ. n. 32172 del 02.11.2022)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una causa come causa ereditaria, ai sensi dell’art. 22, n. 1, c.p.c., non dipende dalla natura della domanda formalmente proposta come principale, ma dall’esame complessivo delle domande avanzate, ivi comprese quelle alternative e subordinate. L’azione di petizione ereditaria, l’azione di riduzione e l’impugnazione del testamento per falsità integrano tutte cause relative alla successione e radicano la competenza territoriale nel foro del luogo dell’aperta successione, ai sensi dell’art. 22, n. 1, c.p.c., anche quando siano proposte in via alternativa tra loro.

Il Fatto

Le ricorrenti, eredi del de cuius, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la controparte, proponendo plurime domande, tra loro alternative e subordinate: l’accertamento della nullità della compravendita di un immobile per dissimulazione di una donazione nulla per vizio di forma, la revoca della donazione per ingratitudine, la restituzione di somme prelevate post mortem dal conto corrente del de cuius e l’accertamento della falsità e nullità del testamento olografo. Il Tribunale di Velletri dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo la causa di natura ereditaria e quindi devoluta, ai sensi dell’art. 22, n. 1, c.p.c., al Tribunale di Tivoli, luogo dell’aperta successione. Le attrici proponevano quindi ricorso per regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, rigettando la prospettazione delle ricorrenti secondo cui la domanda principale (relativa alla nullità della compravendita) non involgesse questioni ereditarie e radicasse la competenza nel foro di Velletri. La Corte, esaminando l’atto di citazione, ha rilevato che non sussiste una domanda principale a fronte di questioni accessorie, ma che le parti hanno proposto svariate domande in via alternativa e subordinata tra loro, tutte riconducibili alla materia successoria.

In particolare, la Corte ha qualificato la domanda di consegna dei beni appartenenti al de cuius come azione di petizione ereditaria, la domanda di accertamento della simulazione della donazione come azione di riduzione, la domanda di restituzione delle somme prelevate post mortem come anch’essa azione di petizione ereditaria, oltre alla domanda di accertamento della falsità del testamento olografo. La Corte ha precisato che il riconoscimento della falsità del testamento e l’avvenuta restituzione dei beni, allegati dalle ricorrenti, erano circostanze contestate dalla controparte e comunque non accertate dal giudice di merito.

Pertanto, la Corte ha concluso che la causa, nel suo complesso, va qualificata come causa ereditaria ai sensi dell’art. 22 c.p.c., richiamando il precedente di Cass. n. 11879/2022. La competenza del Tribunale di Tivoli, luogo dell’aperta successione, è stata confermata, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite e alla refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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