Spese processuali e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. II n. 2263 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere consegua all’annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione, l’interesse della parte originariamente opponente si cristallizza sulla sola regolazione delle spese processuali, con passaggio in giudicato della statuizione di merito non impugnata. La verifica del giudice di legittimità si concentra, allora, sulla correttezza del giudizio di soccombenza virtuale espresso nei gradi di merito. La compensazione integrale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., resta legittima quando difettino i presupposti della soccombenza virtuale, per la non manifesta fondatezza dell’originaria opposizione e per la condotta sopravvenuta dell’ente impositore.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione, davanti al Giudice di pace, avverso un verbale di accertamento per essere transitato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. A sostegno dell’opposizione deduceva di aver trasportato a bordo una persona disabile, con esposizione del relativo contrassegno.
Il Comune, costituitosi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento del verbale in autotutela, evidenziando di non aver potuto conoscere, prima della notifica del ricorso, le condizioni soggettive del trasportato. Il Giudice di pace dichiarava la cessazione e compensava integralmente le spese. Respinto l’appello del ricorrente sull’illegittimità della compensazione, questi ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la valutazione di inammissibilità del primo motivo. Con esso il ricorrente riproponeva la doglianza di merito sulla legittimità del verbale, questione già definita in primo grado con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale statuizione non era stata impugnata e, dunque, era passata in giudicato.
Da ciò la Corte fa discendere il venir meno dell’interesse alla censura sul merito e la permanenza di un interesse collaterale, relativo alla sola regolazione delle spese processuali. È qui che si colloca il secondo motivo, esaminato nel merito.
Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice d’appello aveva correttamente escluso i presupposti della soccombenza virtuale, fondandosi su una duplice condizione. In primo luogo, la non manifesta fondatezza dell’opposizione iniziale: il Comune, al momento dell’accertamento, non era stato posto nelle condizioni di conoscere le condizioni soggettive del trasportato e la legittimazione al transito, alla stregua delle ordinanze comunali del 2014 applicabili.
In secondo luogo, la Corte valorizza la condotta sopravvenuta dell’ente, che in un arco temporale ragionevole aveva annullato il verbale in autotutela. Il giudice d’appello ha pertanto confermato la compensazione del primo grado, ricollegandola alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
Quanto al secondo grado, trovava applicazione il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. in capo all’appellante, non potendosi censurare tale statuizione per la mancata proposizione dell’appello incidentale da parte dell’ente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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