Responsabilità solidale del proprietario per circolazione contro la sua volontà (Cass. civ. Sez. 2 n. 19702 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le violazioni del codice della strada commesse dal conducente, ai sensi dell’art. 196 cod. strada, è presunta e il proprietario ha l’onere di dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Per vincere tale presunzione non è sufficiente provare che la circolazione sia avvenuta senza la sua volontà, cioè a sua insaputa e senza il suo consenso, essendo necessaria la prova rigorosa di avere adottato tutte le concrete misure esigibili, secondo l’ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. La questione relativa all’individuazione della condotta contestata al proprietario, quale quella dell’affidamento del veicolo a persona priva di patente di cui all’art. 116, comma 14, cod. strada, non costituisce una mera questione di diritto rilevabile d’ufficio in appello, ma una difesa che, se non riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado, resta preclusa nel giudizio di impugnazione.

Il Fatto

Con verbale del 2017, la Questura contestava a un conducente la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada per circolazione senza patente. Il verbale veniva notificato anche alla proprietaria del veicolo, quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 cod. strada. L’opponente deduceva di aver affidato l’auto alla figlia, munita di patente, e che la conduzione da parte del soggetto senza patente era avvenuta contro la sua volontà, sostenendo l’applicabilità dell’art. 116, comma 14, cod. strada. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, ma la Prefettura proponeva appello e il Tribunale, riformando la sentenza, confermava il verbale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la dedotta violazione degli artt. 2909 c.c. e 100, 276, 329, 343 e 346 c.p.c. La ricorrente, vittoriosa in primo grado, non aveva riproposto in appello la questione relativa alla corretta applicazione dell’art. 116, comma 14, cod. strada. I giudici di legittimità chiariscono che la questione non attiene alla mera applicazione di una norma di legge, ma all’individuazione della condotta posta in essere dalla ricorrente. Essa, pertanto, doveva essere riproposta nel giudizio di appello, correttamente considerandosi preclusa la relativa difesa.

Quanto al terzo motivo, la Corte affronta il tema dell’onere probatorio gravante sul proprietario del veicolo. Richiamando l’art. 196 cod. strada, la Corte ribadisce che la responsabilità del proprietario è presunta e che questi deve dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La semplice deduzione di aver affidato il veicolo alla figlia munita di patente non è sufficiente a integrare tale prova liberatoria.

La Suprema Corte richiama l’orientamento formatosi in relazione all’art. 2054, terzo comma, c.c., secondo cui non basta provare che la circolazione sia avvenuta a insaputa del proprietario, ma occorre la prova rigorosa di aver adottato tutte le concrete misure esigibili secondo l’ordinaria diligenza per evitarla (cfr. Cass. n. 15237/2024). La ricorrente, limitandosi ad affermare l’affidamento del mezzo alla figlia, non ha fornito tale prova e il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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