Società estinta per cancellazione conserva capacità processuale nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 14345 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società cancellata dal registro delle imprese, dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione ai sensi dell’art. 10 l.fall., conserva per fictio iuris la propria capacità processuale, che permane sia nel procedimento prefallimentare sia nelle successive fasi impugnatorie e nella procedura concorsuale. Ne consegue che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, così come il ricorso per cassazione avverso la sentenza che lo decide, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione, non avendo gli ex soci alcuna legittimazione. Una volta dichiarata l’inammissibilità del gravame, la Corte territoriale si spoglia della potestas iudicandi e l’esame del merito da essa compiuto è ultroneo e privo di effetti giuridici, non formando giudicato interno.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della creditrice. La Corte territoriale rilevava la carenza di legittimazione attiva della reclamante, cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. nel testo applicabile ratione temporis e quindi estinta.

La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 145, comma 1, cod. proc. civ., 10, 11 e 18 l.fall. La controricorrente ha resistito, mentre il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente. La sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l’inammissibilità del reclamo, non avrebbe dovuto esaminare il merito dei motivi, essendosi ormai spogliata della potestas iudicandi. La motivazione ultronea è quindi priva di effetti giuridici, come affermato dai precedenti Cass. n. 17004/2015 e Cass. n. 23781/2020; per un caso analogo, Cass. n. 32375/2024.

Nel merito il motivo è fondato. La stessa sentenza impugnata, nell’escludere la legittimazione della società cancellata, richiama l’orientamento consolidato secondo cui la previsione dell’art. 10 l.fall. — che consente di dichiarare il fallimento entro l’anno dalla cancellazione — implica che il procedimento prefallimentare e le fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, che in ambito concorsuale non perde la propria capacità processuale (Cass. n. 24968/2013).

La Corte ribadisce che la società estinta conserva, ex art. 10 l.fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (Cass. n. 5253/2017, n. 23393/2016, n. 18138/2013, n. 21026/2013 e n. 22547/2010).

Tale indirizzo non è mutato nella giurisprudenza successiva, che anzi vi ha dato continuità. Dichiarato il fallimento di una società entro l’anno dalla cancellazione, essa, per fictio iuris, non perde la propria capacità processuale: il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di fallimento deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da colui che rappresentava la società estinta al tempo della cancellazione, non avendo gli ex soci, che non sono rappresentanti né successori, alcuna legittimazione ad impugnare (Cass. n. 22449/2021).

La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi enunciati e provveda sulle spese.

Nota della Redazione

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