Fallimento su rimessione ex art. 22 l. fall. (Cass. civ. Sez. I n. 14342 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento a seguito di rimessione degli atti ai sensi dell’art. 22, comma 4, l. fall., l’art. 22, comma 3, l. fall. impone la comunicazione alle parti del decreto con cui la corte d’appello ha rimesso gli atti al tribunale. Tale comunicazione è funzionale a consentire alla parte di segnalare fatti sopravvenuti idonei a incidere sui presupposti della declaratoria. Solo in presenza di siffatta segnalazione il tribunale deve rispettare lo schema procedimentale dell’art. 15 l. fall. e convocare il debitore. In ogni altro caso l’ulteriore audizione è superflua, essendo il debitore già posto in grado di contraddire nel procedimento di reclamo e nell’istruttoria prefallimentare. Lo stato di insolvenza della società in liquidazione va accertato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa, secondo il criterio dell’insolvenza patrimoniale, e il relativo apprezzamento è incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione corretta.
Il Fatto
La corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da una società in liquidazione avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento. In precedenza lo stesso giudice del reclamo aveva accolto l’impugnazione ex art. 22 l. fall. proposta dal creditore istante contro il rigetto dell’istanza di fallimento, disposto dal tribunale per carenza di prova del credito e della conseguente legittimazione. La corte territoriale aveva ritenuto corretta l’applicazione della disciplina dell’art. 22 l. fall., escludendo la necessità di una nuova convocazione del debitore in sede di rinvio in assenza di segnalazione di fatti sopravvenuti.
La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria; il creditore ha resistito con controricorso e il fallimento intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del contraddittorio. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per mancata convocazione della società fallenda dopo la rimessione degli atti, non potendo la semplice comunicazione del decreto sostituire l’audizione prefallimentare. Il motivo è infondato.
La Corte ricostruisce il meccanismo dell’art. 22, comma 4, l. fall.: la corte d’appello che accoglie il reclamo rimette d’ufficio gli atti al tribunale, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti il venir meno di alcuno dei presupposti. Ne deriva che una nuova convocazione si rende necessaria solo se la parte segnali fatti sopravvenuti idonei a incidere su quei presupposti. Il decreto va comunicato ai sensi del comma 3 proprio per consentire tale segnalazione; in sua assenza la cognizione del giudice ad quem resta vincolata al dictum della corte territoriale (Cass. 4417/2011, Cass. 6594/2017).
Il giudizio dinanzi al tribunale dopo la rimessione integra la prosecuzione del procedimento di fallimento, con contraddittorio da rispettare senza predeterminazione di forme, data la natura camerale (Cass. 3117/2023, Cass. 5220/2007). Il diritto di difesa è garantito quando il debitore sia informato dell’iniziativa e dei fatti rilevanti; se esercitato in sede di reclamo, non richiede ulteriore convocazione (Cass. 19337/2023, Cass. 12075/2020, Cass. 269/2017).
Quanto alla legittimazione del creditore istante, la motivazione non è apparente: la corte ha segnalato la mancanza di deduzioni idonee a inficiare l’accertamento del credito, già fondato su titolo esecutivo. Sul tema dell’insolvenza, la valutazione dei presupposti ex art. 5 l. fall. va compiuta con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa, secondo il criterio dell’insolvenza patrimoniale, verificando se gli attivi assicurino l’integrale soddisfacimento dei creditori (Cass. 12156/2024, Cass. 7087/2023). Il convincimento del giudice di merito è apprezzamento di fatto, incensurabile ove sorretto da motivazione corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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