Società estinta, inammissibile il ricorso del liquidatore per difetto di capacità processuale (Cass. civ. Sez. V n. 31749 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, priva l’ente della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Nel contenzioso tributario l’estinzione intervenuta prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto di legittimazione del liquidatore a rappresentare la società. Ne consegue un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre sin dal primo grado a una pronuncia declinatoria di rito, con annullamento senza rinvio ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ. della sentenza impugnata. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 opera solo per le cancellazioni richieste dal 13.12.2014 e non ha efficacia retroattiva.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società immobiliare in liquidazione un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, rettificando la dichiarazione sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Alcune unità immobiliari erano state cedute a prezzi dichiarati inferiori a quelli realmente applicati.

La società era stata cancellata dal registro delle imprese in data anteriore alla notifica dell’avviso. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva l’eccezione di nullità dell’accertamento; la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva l’eccezione non riproponibile senza appello incidentale e confermava la rettifica. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 49 e 56 d.lgs. n. 596 del 1992, dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale e assorbente la questione della legittimazione del liquidatore a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. I vizi che attengono ai presupposti fondanti la struttura e il funzionamento del processo sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, perché pregiudicano interessi super-individuali e integrano l’ordine pubblico processuale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025.

Dal testo risulta che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso al liquidatore. La cancellazione, dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici pendenti, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6071 del 2013.

Con specifico riferimento al processo tributario, l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che subentrano ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo all’ente. Deve dunque escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, che può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale (Cass. n. 9085 del 2025 e Cass. n. 16362 del 2020).

La Corte esamina poi l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che ha introdotto un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, operante solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori. La norma si applica esclusivamente quando la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e quindi dal 13.12.2014, perché reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata e non ha efficacia retroattiva (Cass. n. 34549 del 2024, Cass. n. 4536 del 2020 e Cass. n. 6743 del 2015).

Trova quindi applicazione il consolidato orientamento secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore. Eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., ricorrendo un vizio insanabile originario del processo che avrebbe dovuto condurre da subito a una pronuncia declinatoria di merito (Cass. n. 8055 del 2024, Cass. n. 23365 del 2019, Cass. n. 33278 del 2018, Cass. n. 15844 del 2018 e Cass. n. 5736 del 2016).

La Corte cassa pertanto senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Esclude inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il versamento dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di misura sanzionatoria di natura eccezionale non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

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