Responsabilità dei sindaci e decadenza Consob nelle sanzioni amministrative (Cass. civ. Sez. II n. 28030 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione degli illeciti da parte della CONSOB ai sensi dell’art. 195, comma 1, TUF, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, tenendo conto della complessità della materia e delle particolarità del caso concreto. La responsabilità individuale dei componenti degli organi collegiali degli istituti di credito discende dall’applicazione della disciplina del concorso di persone nell’illecito amministrativo di cui all’art. 5 della legge n. 689/1981, in ragione degli obblighi di vigilanza incombenti sui sindaci. In tema di sanzioni pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, senza obbligo di specificare i criteri adottati.

Il Fatto

Un sindaco e presidente del collegio sindacale di una banca popolare ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000 irrogatagli dalla CONSOB per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati dall’istituto nel 2014.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito con controricorso dall’Autorità di vigilanza, che ne ha dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la tardività dell’esercizio della potestà sanzionatoria: la CONSOB avrebbe avuto contezza degli elementi necessari alla contestazione già dal 17 settembre 2015, mentre la contestazione è intervenuta solo il 5 aprile 2016, oltre il termine perentorio di centottanta giorni fissato dall’art. 195, comma 1, TUF.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il giudice di merito ha accertato che il materiale probatorio raccolto fino al 17 settembre 2015 non era sufficiente a fornire un quadro completo della violazione, anche sotto il profilo del ruolo di ciascun esponente aziendale, rendendo necessaria l’acquisizione di ulteriori dati. La contestazione è dunque risultata tempestiva. I principi richiamati — Cass. n. 21171/2019 e Cass. n. 27405/2019 — confermano che spetta al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Con il secondo motivo il ricorrente sosteneva di non essere punibile, non avendo mai effettuato un’offerta né posto in essere condotte illecite tipiche, essendo la delega per la predisposizione dei prospetti conferita ad altri soggetti. La Corte ha replicato che al ricorrente è ascrivibile la responsabilità anche per le condotte materialmente poste in essere da altri, in ragione degli obblighi di vigilanza e controllo incombenti sui componenti del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689/1981. Le ripetute richieste di verifica rivolte al ricorrente avrebbero dovuto sollecitare il collegio, escludendo l’incolpevole ignoranza del fenomeno del capitale finanziato.

Il terzo motivo lamentava la mancata considerazione delle condizioni economiche del sanzionato. La Corte ha confermato la sanzione richiamando i parametri dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e il costante orientamento secondo cui, indicata la forbice edittale, la determinazione dell’entità spetta al potere discrezionale del giudice (Cass. n. 4844/2021 e Cass. n. 5526/2020).

Il quarto motivo invocava l’esclusione dell’imputabilità per buona fede. La Corte, richiamando la pronuncia n. 14145/2022, ha ribadito che sussiste la responsabilità dei sindaci che omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l’attività sociale, poiché il dovere di vigilanza dell’art. 2403 c.c. attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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