Società a ristretta base partecipativa, presunzione di distribuzione degli utili (Cass. civ. Sez. V n. 9459 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, restando salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero di dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale. L’art. 295 cod. proc. civ. non è applicabile quando la causa pregiudicante penda in grado di appello e sia già definita con sentenza, potendo operare solo l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi da cessione di immobili, il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su un unico elemento purché preciso e grave, ma i soli valori OMI devono essere corroborati da ulteriori indizi. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del giudice del gravame e non illustri le prove delle circostanze allegate è inammissibile o infondato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi all’anno 2006, contestando la vendita di 93 immobili a prezzo superiore a quello dichiarato e l’indeducibilità di alcuni costi. Rilevata la ristretta base partecipativa, l’Ente impositore notificava un secondo avviso per la mancata effettuazione delle ritenute sulla quota di utili spettante a un socio, quindi un atto di contestazione di sanzioni, oggetto del presente giudizio.

La contribuente impugnava l’atto sanzionatorio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che respingeva il ricorso richiamando il rigetto dell’impugnazione del primo avviso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello, esaminando nel merito le difese della società. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, esaminando i sei motivi. Quanto al primo, la società lamenta la mancata sospensione necessaria del giudizio sanzionatorio in attesa della definizione del processo sull’atto presupposto. La Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di processo tributario, la sospensione per pregiudizialità segue l’art. 337 cod. proc. civ. e non l’art. 295 cod. proc. civ. quando la causa pregiudicante penda in appello. Nel caso di specie la decisione pregiudicante era sfavorevole alla contribuente, sì che la sospensione non era dovuta.

Il secondo motivo concerne la pretesa omissione di pronuncia sull’automatica attribuzione degli utili ai soci. La Corte conferma la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, salva la prova contraria, che la ricorrente non ha offerto, non allegando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità: la contribuente non riporta le contestazioni in materia di Iva né le poste passive di cui intendeva affermare la deducibilità, rendendo le censure non valutabili.

Sui motivi dal quarto al sesto, trattati congiuntamente, la Corte affronta il tema del valore probatorio dei valori OMI. Il principio è che il giudice tributario può fondare il convincimento anche su un solo elemento preciso e grave, ma i valori OMI non possono costituire l’unico indizio, onde evitare il divieto di presumptio de presumpto.

Nel caso concreto, però, la decisione impugnata non si basa esclusivamente sui valori OMI. Essa valorizza gli accertamenti bancari su otto compravendite, che hanno confermato l’attendibilità della stima delle superfici operata dall’Ufficio, e l’indicazione negli atti di vendita di superfici ridotte tramite un calcolo arbitrario delle pertinenze. La motivazione, pur succinta, non è apparente e indica gli elementi posti a fondamento del giudizio. Le censure della ricorrente restano generiche e indimostrate, e i motivi sono respinti. Il ricorso è rigettato, con il riconoscimento dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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