Solidarietà IVA del cessionario per prezzi sotto valore normale (Cass. civ. Sez. V n. 31503 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede una presunzione legale relativa di solidarietà del cessionario nel pagamento dell’imposta non versata dal cedente per le cessioni di beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005 effettuate a prezzi inferiori al valore normale. L’Ufficio è tenuto a provare unicamente l’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente e l’inferiorità del prezzo rispetto al valore di mercato. Assolte tali deduzioni, l’onere si trasferisce sul contribuente, che deve documentalmente dimostrare che il minor prezzo è stato determinato da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge e che non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta. La responsabilità solidale opera anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode, poiché l’obiettiva divaricazione tra prezzo pattuito e valore normale è elemento costitutivo sufficiente. Il cessionario può sempre impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.

Il Fatto

La ricorrente è stata destinataria di una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA relativa all’anno 2007, quale coobbligata in solido con la società cedente ai sensi dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio, in riforma, ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità solidale e sussidiaria, ritenendo che la responsabilità del cessionario prescindesse dalla conoscenza del comportamento fraudolento del cedente, che la cedente operasse come cartiera e che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, oltre che concluse a prezzi inferiori a quelli di mercato.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell’art. 60-bis e dell’art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, nullità per violazione delle norme sul dovere decisorio e sulla valutazione delle prove, e omesso esame di documenti comprovanti la buona fede e la diligenza versati sin dal primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo, osservando che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto specifico non espressamente esaminato. La statuizione della CTR è incompatibile con la valorizzazione dell’eccezione dedotta e vale a superarla, assorbendone portata e incidenza. Nel merito, il motivo è comunque infondato, poiché oggetto del giudizio è la cartella di pagamento e la decisione prescinde dal comportamento assunto in altra sede dall’Amministrazione.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 60-bis, introdotto dall’art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: la norma prevede l’obbligazione solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005, tra cui gli autoveicoli. L’obiettiva divaricazione tra prezzo sostenuto e valore di mercato è elemento costitutivo sufficiente della solidarietà, per ragioni di economicità e celerità dell’accertamento fiscale, e la responsabilità opera anche senza dimostrazione della colpevole ignoranza della frode.

Richiamando Cass. n. 2853 del 2019, la Corte sottolinea la differenza rispetto all’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, che concerne l’emissione di fatture per operazioni inesistenti: l’art. 60-bis presuppone l’effettività dell’operazione, sia oggettiva che soggettiva, sicché il cessionario può portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente. Da qui una diversa perimetrazione dell’onere probatorio: l’Ufficio deve provare solo l’omesso versamento e l’inferiorità del prezzo, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria ex art. 60-bis, comma 3 (in tal senso Cass. n. 877 del 2019). La ragionevolezza della previsione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, causa C-384/04, richiamata anche da Cass. n. 25425 del 2022.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché la censura mira a una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità. La CTR ha accertato che le operazioni hanno riguardato la cessione di autoveicoli, che il cedente ha omesso di versare l’IVA e che la cessione è avvenuta a prezzo inferiore a quello di mercato. La Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 e Cass. n. 12971 del 2022 sui limiti di deducibilità della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché Cass. n. 26769 del 2018 sull’art. 2697 c.c., escludendo l’inversione dell’onere della prova.

Anche il quarto motivo è disatteso: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, senza obbligo di esplicitare le ragioni dell’irrilevanza di ogni mezzo istruttorio. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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