Utili extracontabili e costi presunti: rigetto dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 21171 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’indipendenza dei procedimenti relativi alla società e al singolo socio non richiede che l’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo. A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da accertamenti bancari, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti. La sospensione del giudizio per pregiudizialità, quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto in parte il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per l’anno 2007. Le era stato imputato il 48% degli utili accertati in capo a una srl, pari alla quota di partecipazione, considerata a ristretta base partecipativa.

L’accertamento traeva origine da indagini bancarie sul conto corrente della società. La CTR, senza provvedere sull’istanza di sospensione in attesa della definizione del giudizio sul reddito societario, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo legittima la ricostruzione dei ricavi ma necessaria la considerazione dei costi presuntivamente sostenuti per realizzarli. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina quattro motivi. Con il primo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, perché la sentenza avrebbe considerato l’avviso relativo alla società e non quello rivolto alla contribuente. Il motivo è infondato. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., nei casi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.

Nel caso concreto la motivazione attinge pienamente tale soglia. La considerazione dell’accertamento societario non è indice di illogicità, ma applicazione dei principi in materia. L’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 fonda la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra bilancio, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Le risultanze dell’accertamento societario, quale antecedente logico-giuridico, possono fondare l’accertamento verso i soci: spetta a costoro contestare non solo la presunzione, ma anche la rideterminazione del reddito societario.

Con il secondo motivo l’Agenzia censura la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello sul reddito societario. Il motivo è infondato. Quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ..

Spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla decisione, attendere la sua stabilizzazione o decidere in senso difforme, ove ritenga che possa essere riformata o cassata. Tale principio ha trovato applicazione proprio in un caso di accertamento verso il socio per utili extracontabili di società a ristretta base. Nella specie il giudice di merito ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, attengono alla riduzione dei maggiori imponibili per riconoscimento di una percentuale di costi. Sono infondati. A seguito della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente imprenditore può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, essendo la contribuente rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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