Repechage: irrilevante il contratto autonomo su posizione vacante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31312 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligo di repechage, ciò che rileva è l’esistenza di una posizione lavorativa in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziato, non la qualificazione del rapporto con cui il datore di lavoro la ricopre. È pertanto irrilevante che la posizione vacante sia stata affidata mediante un successivo contratto di lavoro autonomo. Diversamente il datore di lavoro potrebbe eludere agevolmente il limite del repechage, soddisfacendo la propria esigenza lavorativa con figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato. La violazione dell’obbligo di repechage costituisce essa stessa insussistenza del fatto e determina l’illegittimità del licenziamento.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di un consorzio con qualifica di quadro e incarico di direttore tecnico, fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Impugnava il recesso, deducendone l’illegittimità per insussistenza della ragione addotta e per violazione dell’obbligo di repechage, chiedendo la condanna del datore al pagamento dell’indennità risarcitoria e di altre voci retributive.
Il Tribunale accoglieva la domanda sul licenziamento, ritenendo non assolto l’onere probatorio né sull’effettività della soppressione del posto, né sul repechage, poiché sarebbe stato possibile adibire il lavoratore alle mansioni di responsabile delle risorse umane, affidate invece a un collaboratore in epoca immediatamente successiva al recesso. La Corte d’Appello rigettava il gravame del consorzio. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la decisione territoriale per avere ritenuto violato l’obbligo di repechage senza considerare che la posizione di responsabile delle risorse umane era stata ricoperta da un lavoratore non subordinato. La Corte, in applicazione dell’art. 3 legge n. 604/1966, ha respinto la doglianza osservando che qualunque attività può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo. Ai fini del repechage conta quindi l’esistenza di una posizione lavorativa in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando.
Il collegio ha precisato che la circostanza per cui quella posizione venga ricoperta, sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale, mediante un successivo contratto di lavoro autonomo è del tutto irrilevante. In caso contrario sarebbe fin troppo agevole per il datore di lavoro eludere il limite del repechage, soddisfacendo la sua ineliminabile esigenza lavorativa ricorrendo a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato. Nella stessa direzione la Corte richiama il precedente secondo cui il repechage è violato anche quando il datore ricopra la diversa posizione mediante una nuova assunzione a tempo determinato, senza averla offerta al dipendente licenziando (Cass. ord. n. 18904/2024).
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 3 legge n. 604/1966 per avere la Corte territoriale considerato adeguata la professionalità del lavoratore anche per le funzioni di responsabile delle risorse umane sulla sola base delle deduzioni del ricorso introduttivo, essendo la gestione del personale un mero accessorio rispetto alle sue funzioni di responsabile del settore vigilanza. Il motivo è inammissibile, perché sollecita un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, riservato al giudice di merito e interdetto in sede di legittimità. In ogni caso, quand’anche accessorie, le mansioni di gestione del personale erano state accertate in fatto come ampiamente svolte, così da riconoscere in capo al lavoratore la professionalità adeguata.
Il terzo e il quarto motivo denunciavano la nullità della sentenza per motivazione illogica ed apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., anche in relazione al rigetto dell’istanza istruttoria sull’inesistenza di altre posizioni di quadro. La Corte li ha dichiarati infondati, poiché la motivazione dei giudici d’appello è idonea a spiegare l’iter logico-giuridico seguito e satisfattiva del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. (Cass. sez. un. n. 8053/2014). Quanto all’istruttoria, la prova ulteriore era superflua rispetto al raggiunto convincimento sulla violazione dell’obbligo di repechage. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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