Soppressione dell’incarico dirigenziale esterno e risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11947 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione dell’incarico dirigenziale disposta per ragioni di riorganizzazione dell’amministrazione, realizzata con atto della stessa amministrazione o in forza di una disposizione normativa, integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. e comporta il venir meno della causa del contratto, con conseguente risoluzione del rapporto. Il principio opera anche quando l’incarico sia stato affidato a un soggetto esterno ai ruoli della P.A. ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001: in tal caso la revoca dell’incarico risolve il rapporto di lavoro, mentre nell’ipotesi ordinaria di dirigente di ruolo la cessazione dell’incarico non incide sul rapporto subordinato a tempo indeterminato. L’accertamento del processo di riorganizzazione e dell’impossibilità di ricollocazione, se non specificamente censurato, preclude il sindacato di legittimità sul residuo proficuo utilizzo del dirigente.
Il Fatto
Un dirigente, assunto dall’esterno ai ruoli della P.A. con contratto a termine quinquennale per la copertura di un ufficio non generale, ha proposto domanda per accertare l’illegittimità del recesso ante tempus intimato dall’amministrazione per riorganizzazione della struttura cui era preposto.
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame dell’amministrazione e respinto la domanda, ravvisando nella ristrutturazione della Divisione di riferimento un fatto sopravvenuto oggettivo, idoneo a integrare una giusta causa di risoluzione. Ha inoltre rilevato che la ricollocazione del dirigente non poteva prescindere da apposite procedure selettive, alle quali il ricorrente aveva partecipato senza risultare vincitore. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale reputato ammissibili l’eccezione di vano esperimento del repêchage e i relativi documenti, introdotti per la prima volta in appello. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ravvisando nella sentenza impugnata una duplice ratio decidendi: la prima, assorbente, relativa alla necessità del previo interpello, non censurata.
Il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 1265 e 1463 cod. civ. e delle clausole contrattuali collettive applicabili, contestando che la riorganizzazione disposta con d.l. n. 22 del 2021, convertito nella legge n. 55 del 2021, potesse configurare ipso facto l’impossibilità della prestazione, senza escludere l’onere di dimostrare la possibilità di ogni proficuo riutilizzo.
La Corte ha richiamato il principio più volte affermato (Cass. Sez. L n. 2365 del 2004, Cass. Sez. L n. 24079 del 2021, Cass. Sez. L n. 25517 del 2024, Cass. Sez. L n. 29983 del 2024) secondo cui la soppressione dell’incarico per ragioni riorganizzative integra impossibilità sopravvenuta e giustifica la risoluzione. Il principio è stato espressamente riferito anche agli incarichi affidati a soggetto esterno ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. Sez. L n. 3983 del 2023), distinguendo tale ipotesi da quella del dirigente di ruolo.
La Corte ha poi confermato l’accertamento in fatto della Corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità, circa lo smembramento delle attribuzioni della Divisione e l’avvio della procedura di interpello per gli incarichi resisi vacanti. Tale accertamento preclude ogni ulteriore sindacato sul residuo proficuo utilizzo del dirigente.
Quanto al terzo e quarto motivo, concernenti l’omessa pronuncia e l’inesistenza della motivazione sulla domanda subordinata di indennità di mancato preavviso, la Corte li ha ritenuti infondati, poiché la Corte d’appello, dichiarando “assorbita ogni altra questione”, ha implicitamente respinto la domanda, incompatibile con la ratio adottata. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.