Transfer pricing: controllo esteso a ogni influenza economica potenziale (Cass. civ. Sez. V n. 11954 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il controllo rilevante ai fini dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 non coincide con quello dell’art. 2359 cod. civ., non espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze. Ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing è sufficiente una situazione di controllo anche indiretto e/o potenziale, desumibile, tra l’altro, dalla partecipazione degli stessi soci a due società a ristretta base partecipativa o dalla vendita esclusiva dei prodotti di un’impresa da parte dell’altra. La sentenza di merito che nega la relazione di controllo per il solo fatto che non ricorre la fattispecie dell’art. 2359 cod. civ. è viziata per violazione e falsa applicazione della norma tributaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un atto di contestazione relativo all’anno di imposta 2014, contestando la presentazione della dichiarazione con dati incompleti, per non avere compilato il quadro del transfer pricing, e l’inottemperanza all’invito a comparire dell’Ufficio, con applicazione delle sanzioni nella misura massima. Le violazioni muovevano dall’accertamento di transazioni commerciali di elevato importo intrattenute con una società austriaca del gruppo.
La Commissione tributaria di I grado accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria di II grado rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provata la relazione di controllo tra le due società e dunque illegittime le sanzioni. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo del ricorso principale, con cui l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, del d.m. 14 maggio 2018 e degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997, per avere la Commissione di secondo grado escluso la configurabilità di un rapporto di controllo.
Il motivo è fondato. La disciplina sul transfer pricing mira a evitare ingiustificate erosioni dell’imponibile delle aziende, che potrebbero spostare profitti in Stati a regime fiscale più conveniente manipolando artificiosamente i prezzi degli scambi infragruppo. Ne deriva che le operazioni tra imprese associate, di cui una non residente, si considerano effettuate al valore normale e non al prezzo concordato.
L’art. 110, comma 7, Tuir non fornisce però una definizione di controllo diretto o indiretto. La Corte richiama la Circolare n. 32 del 22/09/1980 del Ministero delle Finanze, ripresa nella Risoluzione n. 18/E/2005, che accoglie una nozione di controllo comprensiva di ipotesi di influenza economica anche solo potenziale, quali la vendita esclusiva dei prodotti dell’altra impresa, l’impossibilità di funzionamento senza il capitale o la cooperazione tecnica dell’altra, la nomina dei membri degli organi direttivi, le relazioni di famiglia tra le parti e ogni altra ipotesi di influenza sulle decisioni imprenditoriali.
La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui il controllo di cui all’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, alla luce delle finalità antielusive della disciplina, non coincide con quello dell’art. 2359 cod. civ. (Cass. Sez. 5 n. 8130 del 22/04/2016). La giurisprudenza successiva ha ritenuto configurabile il controllo quando una società abbia la capacità di influenzare le strategie economiche e commerciali di un’altra, situazione desumibile dalla partecipazione degli stessi soci a due società a ristretta base partecipativa (Cass. n. 8176 del 24/03/2021; Cass. n. 11053 del 27/04/2021), ovvero dalla vendita esclusiva dei prodotti dell’altra (Cass. n. 15668 del 17/05/2022; Cass. n. 5859 del 05/03/2024).
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo dichiara inammissibile: la parte totalmente vittoriosa in appello può proporlo solo per riproporre l’eccezione di giudicato interno; per le domande o eccezioni non esaminate o ritenute assorbite non è ammissibile neppure il ricorso condizionato, poiché sul punto il giudice di merito non ha deciso (Cass. n. 15362 del 10/06/2008, Cass. n. 1691 del 26/01/2006, Cass. n. 32897 dell’08/11/2022). Il ricorso principale è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2359 c.c. – Società controllate e società collegate
- Art. 110 TUIR – Norme generali sulle valutazioni