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Agevolazione tariffaria Enel e diritti quesiti: natura non retributiva e recesso dal CCL (Cass. civ. Sez. L n. 23440 del 01.08.2023)

Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica, prevista dai contratti collettivi per i dipendenti di aziende elettriche e per i pensionati, non ha natura retributiva, essendo collegata a finalità di sostegno del nucleo familiare e non alla prestazione lavorativa del singolo. La qualificazione come reddito da lavoro ai fini fiscali o contributivi non ne determina la natura corrispettiva sul piano civilistico. La nozione di diritto quesito comprende solo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non le mere aspettative alla stabilità di discipline collettive più favorevoli. Il recesso unilaterale dal contratto collettivo, in assenza di termine, è ammissibile e incide solo de futuro sulle posizioni non ancora acquisite.

Il Fatto

Un gruppo di ex dipendenti di società del settore elettrico aveva convenuto in giudizio le società datrici di lavoro, chiedendo la declaratoria di inopponibilità dell’accordo sindacale del 27.11.2015 e la condanna al ripristino dell’agevolazione tariffaria sul consumo di energia elettrica, revocata a seguito di disdetta datoriale del 12.10.2015. I ricorrenti, ormai pensionati, affermavano che il beneficio avesse natura retributiva e fosse ormai un diritto quesito intangibile.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, escludendo il collegamento dell’agevolazione con la prestazione lavorativa e la natura di diritto quesito. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla natura retributiva dell’agevolazione. Richiamando precedenti conformi, ha ritenuto che il beneficio, introdotto per sostenere la famiglia del dipendente, fosse scollegato da ogni indice della prestazione lavorativa. La sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF e la nozione più ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi non ne implicano la natura corrispettiva nel rapporto di lavoro.

Quanto ai diritti quesiti, la Corte ha condiviso la ratio decidendi autonoma della Corte territoriale, secondo cui è acquisito al patrimonio solo il beneficio già goduto, non la pretesa alla sua permanenza futura. Ha richiamato l’orientamento costante per cui sono configurabili diritti quesiti solo per situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non per mere aspettative.

La Corte ha poi respinto il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 1372 e 1373 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva implicitamente respinto la censura giudicando infondato il motivo concernente la legittimità del recesso. Riguardo al quarto motivo, sulla dedotta violazione degli artt. 1387 e seguenti c.c. per il difetto di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, ha osservato che la Corte territoriale si era espressamente pronunciata, ritenendo l’eccezione fondata in rito ma infondata nel merito, poiché l’estinzione del beneficio derivava dalla disdetta, non dall’accordo.

Infine, ha rigettato l’ultimo motivo, sulla presunta novazione dell’obbligazione. La nota consegnata al pensionamento non conteneva una volontà negoziale di estinguere la precedente obbligazione, in contrasto con l’art. 1230, comma secondo, c.c., ma era una mera dichiarazione partecipativa di mantenimento del beneficio secondo la disciplina collettiva vigente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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