Sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse e iscrizione Albo cassazionisti (Cass. civ. Sez. Un. n. 19976 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non comporta la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Essa va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. e, in mancanza dei requisiti del terzo comma, determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, dovendo l’interesse sussistere non solo al momento dell’impugnazione ma fino alla decisione. Ai fini dell’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, l’anzianità maturata nella sezione speciale degli avvocati stabiliti non è cumulabile con quella dell’Albo ordinario, perché le due iscrizioni presuppongono titoli diversi.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato iscritto dapprima nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e poi, dal 2015, nell’Albo ordinario a seguito di integrazione, aveva partecipato al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indetto ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012, superando la verifica finale. Il Comitato per la tenuta dell’Albo speciale aveva però respinto la sua istanza di iscrizione, ritenendo carente il requisito degli otto anni di iscrizione nell’Albo ordinario.

Il Consiglio Nazionale Forense, in sede giurisdizionale, aveva confermato il diniego. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la cumulabilità delle due anzianità e la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Nelle more, una nuova istanza era stata accolta dal CNF, con conseguente iscrizione all’Albo speciale.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite affrontano anzitutto il profilo processuale. Nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. il ricorrente aveva documentato l’avvenuta iscrizione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. I documenti sono però stati depositati oltre il termine previsto dall’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., fissato in quindici giorni prima dell’adunanza.

La Corte, pur rilevando la tardività della produzione, coglie nella richiesta del ricorrente una manifestazione inequivocabile di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che tale dichiarazione non integra la cessazione della materia del contendere, richiedendo questa conclusioni conformi di entrambe le parti, ma va equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

Da qui la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, poiché l’interesse deve persistere non soltanto al momento dell’impugnazione ma anche successivamente, fino alla decisione della causa.

Sul merito, la Corte conferma il percorso argomentativo già tracciato dal CNF e richiama il proprio recente precedente (Sez. U n. 5306 del 28.2.2024), relativo al c.d. terzo canale di accesso. Si è allora affermato che nella maturazione del requisito di anzianità non può computarsi il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, poiché le due iscrizioni corrispondono a forme diverse di esercizio della professione, che presuppongono titoli differenti.

La ratio è colta nel passaggio dallo status di avvocato stabilito a quello di avvocato integrato, che ha acquisito le conoscenze dell’ordinamento nazionale. Quanto alle spese, la Corte le compensa, disattendendo la richiesta di applicazione del criterio della soccombenza virtuale proprio in ragione della sopravvenuta inammissibilità. Infine, esclude i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale di stretta interpretazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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