Sospensione dall’albo del procuratore e decorrenza del termine per impugnare (Cass. civ. Sez. I n. 19659 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dall’esercizio della professione, deliberata dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 20, comma secondo, legge n. 247/2012, comporta il venir meno dello jus postulandi del procuratore per tutta la durata della sospensione. Ne consegue che il procuratore non è legittimato a compiere o ricevere atti processuali né a essere destinatario di notificazioni o comunicazioni per conto della parte rappresentata, e che l’elezione di domicilio effettuata presso di lui diviene inefficace. La notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente deve pertanto ritenersi rituale e idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ. Tale conclusione vale anche quando l’atto notificato sia la copia esecutiva della sentenza, trattandosi dell’unica forma di notifica materialmente possibile.

Il Fatto

Due soci di una cooperativa edilizia, assegnatari di un alloggio, convennero in giudizio il Comune proponendo opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui era stato loro intimato il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese che l’ente era stato condannato a corrispondere ai proprietari dei terreni concessi in superficie alla cooperativa.

Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in primo grado, la Corte d’appello affermò la giurisdizione e, riassunto il giudizio, il Tribunale annullò l’ingiunzione. L’appello del Comune fu parzialmente accolto con condanna dei soci al pagamento di una somma minore. Avverso tale decisione i soccombenti proposero ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo tra l’altro l’omesso esame dell’eccezione di tardività dell’appello avversario.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto fondato, previa riqualificazione della censura. La Corte ha osservato che il vizio dedotto non attiene alla ricostruzione del fatto, ma integra un error in procedendo, da far valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il carattere non vincolante della rubrica, letto insieme alla chiara individuazione dell’oggetto della censura, consente la riqualificazione e il conseguente esame diretto degli atti di causa.

Dalla relata è emerso che la sentenza di primo grado fu notificata al Sindaco presso la casa comunale e non presso il difensore che aveva rappresentato il Comune nel grado precedente. Quest’ultimo aveva però ottenuto, con delibera del Consiglio dell’Ordine, la sospensione facoltativa dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 20, comma secondo, legge n. 247/2012.

Tale provvedimento, comportando il venir meno dello jus postulandi per tutta la durata della sospensione, escludeva la legittimazione del procuratore a ricevere notificazioni per conto della parte e rendeva inefficace l’elezione di domicilio presso di lui. La notificazione alla parte personalmente doveva quindi ritenersi rituale e idonea a produrre gli effetti dell’art. 326 cod. proc. civ.

La Corte ha richiamato il principio già affermato in tema di cancellazione dall’albo sotto la vigenza del r.d. n. 1578/1933 (Sezioni Unite n. 10284 del 1996; Sez. II n. 3299 del 2003; Sez. lav. n. 1180 del 2011) e ribadito dopo la legge n. 247/2012 (Sezioni Unite n. 26856 del 2017; Sezioni Unite n. 3702 del 2017). La medesima regola è stata estesa alla sospensione facoltativa, che parimenti fa venir meno lo jus postulandi, sia pure temporaneamente.

La decorrenza del termine non è stata esclusa dalla circostanza che la notifica abbia avuto ad oggetto la copia esecutiva della sentenza, ordinariamente ritenuta inidonea allo scopo (Sez. III n. 16804 del 2015; n. 13428 del 2010): essendo quella l’unica forma materialmente possibile, essa è valida al pari di quanto accade in caso di morte del procuratore (Sezioni Unite n. 2714 del 2010) o di contumacia della parte (Sez. I n. 25889 del 2023). La sentenza è stata pertanto cassata, con assorbimento degli altri motivi, e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con dichiarazione di inammissibilità dell’appello e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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