Controllo della posta dei dipendenti: inutilizzabili le prove acquisite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24204 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo massivo della posta elettronica dei dipendenti, effettuato su account personali protetti da password e in assenza delle procedure di informazione preventiva, è illegittimo. Le prove così acquisite sono inutilizzabili nel giudizio civile, anche ai fini della repressione di condotte illecite dei lavoratori. Il datore di lavoro può controllare l’attività dei dipendenti solo nel rispetto dei criteri di finalità legittima, proporzionalità e informazione preventiva. Le valutazioni del giudice di merito sulla illegittimità del controllo costituiscono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità. L’archiviazione penale dei vertici aziendali non incide sull’autonomo accertamento civile della violazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei Loyalty Programs ha agito in giudizio contro tre ex dipendenti e un’altra società, deducendo concorrenza sleale e violazione dei doveri di diligenza e fedeltà. Il Tribunale di Milano, in accoglimento parziale del ricorso, aveva accertato le condotte illecite e aveva condannato i lavoratori al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni percepite nel periodo compreso tra il maggio 2013 e la cessazione dei rapporti, oltre agli accessori.
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto le domande della società, rilevando la inutilizzabilità della consulenza tecnica informatica e la mancanza di prova della responsabilità dei dipendenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso e uno di essi ha presentato ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, relativi alla dedotta legittimità dei controlli e alla utilizzabilità delle prove documentali. I dati di fatto da cui muove la sentenza impugnata sono chiari: la posta acquisita dal datore di lavoro proveniva da account personali, sebbene inseriti sul server aziendale, per accedere ai quali occorreva una password; le indagini erano state espletate nel maggio 2014, quando tutti i dipendenti coinvolti avevano già rassegnato le dimissioni.
La Corte distrettuale ha correttamente applicato i principi elaborati dalla Grande Camera della Corte EDU, sentenza 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08, Barbalescu, secondo cui le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa, comprese le e-mail, rientrano nelle nozioni di “vita privata” e “corrispondenza” tutelate dall’art. 8 della Convenzione. Su tale base, il controllo deve essere giustificato da gravi motivi, deve rispettare il criterio di proporzionalità — scegliendo le forme meno intrusive — e deve essere preceduto da una informativa preventiva ai dipendenti. Ne consegue che non è consentito un controllo massivo, mentre i controlli preventivi esulano dal piano difensivo.
La Corte richiama poi il proprio orientamento in tema di tutela della riservatezza nel rapporto di lavoro: sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo della posta elettronica, acquisiti senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 151 del 2015, applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori (Cass. n. 18302/2016). Nella specie, la società non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni per regolamentare le modalità di controllo e duplicazione della corrispondenza.
Quanto alla archiviazione disposta dal GIP, la Corte osserva che la valutazione penale non interferisce con il giudizio civile, essendo venuta meno la pregiudizialità penale. In ogni caso, in tema di accesso abusivo a casella di posta protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo a sistema informatico (Cass. pen. n. 18284/2019). Le valutazioni di merito sulla illegittimità dei controlli sono pertanto insindacabili in sede di legittimità.
Il secondo e il quinto motivo — relativi al valore confessorio delle dichiarazioni e alla violazione dei doveri dei lavoratori — presentano profili di inammissibilità e infondatezza. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito, spettando al giudice di secondo grado individuare le fonti del convincimento e valutare le prove. La Corte territoriale ha congruamente motivato sull’assenza di nesso causale tra le condotte dedotte e il pregiudizio, non vertendosi in ipotesi di danno in re ipsa. Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato è assorbito, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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