Abuso del processo e condanna d’ufficio ex art 96 terzo comma cpc (Cass. civ. Sez. I n. 19658 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna d’ufficio prevista dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e cumulabile con la responsabilità aggravata dei commi primo e secondo, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. La sua applicazione non richiede l’accertamento del dolo o della colpa grave, né la domanda di parte o la prova del danno, ma presuppone il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile come abuso, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente. L’accertamento della responsabilità aggravata rientra nel giudizio di merito e, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. In materia di spese, il sindacato di legittimità è diretto soltanto a evitare che esse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’incasso di un assegno bancario emesso in favore di una privata da un soggetto deceduto il giorno successivo all’emissione. Il titolo, protestato per mancanza di provvista, consentiva alla prenditrice di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi dell’emittente.
Gli eredi proponevano opposizione, disconoscendo la firma apposta sul titolo ed eccependo l’insussistenza di alcun rapporto giustificativo dell’emissione. Il tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, sul rilievo della mancanza di causa. La Corte d’appello rigettava il gravame della prenditrice, ponendo a suo carico le spese del grado e applicando d’ufficio la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava, con il primo motivo, la condanna alle spese del giudizio d’appello, sostenendo che il giudice del merito non aveva tenuto conto della particolarità della causa e dell’esito della consulenza tecnica. La Corte ha respinto la doglianza, osservando che il giudice d’appello ha fatto congrua applicazione del principio della soccombenza, definendo il gravame con esito sfavorevole alla ricorrente.
Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il sindacato di legittimità sulle pronunce di merito è diretto soltanto a evitare la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la valutazione sulla compensazione del tutto discrezionale e non soggetta a obbligo di motivazione quanto all’insussistenza dei giusti motivi, come affermato da Cass., sez. 6-3, n. 26912 del 2020 e Cass., sez. 3, n. 22868 del 2019.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., assumendo che la propria versione dei fatti, pur inattendibile, non potesse qualificarsi come falsa, e che l’esito della consulenza grafologica avesse confermato l’autenticità della firma dell’emittente. La Corte ha replicato che l’inattendibilità di una versione non è di per sé sufficiente, essendo richiesto un accertamento oggettivo dell’abuso.
Il Collegio ricostruisce l’istituto ricordando che la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ., realizzata attraverso un vero abuso della potestas agendi. Non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma presuppone una condotta oggettivamente pretestuosa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 22405 del 2018 e da Cass., Sez. Un., n. 25041 del 2021.
La Corte ha infine ritenuto che il giudice d’appello abbia congruamente motivato l’applicazione della sanzione, ravvisando nei motivi di gravame la riproposizione di una ricostruzione dei fatti confliggente con le risultanze istruttorie. L’accertamento della responsabilità aggravata, adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità, e il ricorso è stato perciò rigettato.
Nota della Redazione
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