Sospensione condizionale: la condanna sopravvenuta non giustifica il diniego (Cass. pen. Sez. II n. 28462 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sospensione condizionale della pena è illegittimo quando il giudice di merito lo fondi sull’esistenza di precedenti condanne senza verificare che esse fossero divenute irrevocabili prima della commissione del reato oggetto di giudizio. La sospensione condizionale presuppone, ai sensi dell’art. 163 cod. pen., una prognosi favorevole di astensione dal reato, che non può essere sostenuta da una condanna la cui irrevocabilità sia intervenuta successivamente alla commissione del fatto. Le Sezioni Unite hanno affermato che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare l’argomento decisivo non esaminato dal giudice, pena la genericità del motivo; l’omissione non integra causa di nullità, ma può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione. Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, rispettivamente la fede pubblica e il patrimonio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 29.01.2026, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di concorso in truffa continuata e sostituzione di persona, pronunciata dal Tribunale monocratico di Lagonegro l’11.09.2024. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: omessa valutazione dei motivi di appello e della memoria difensiva contenente motivi nuovi, erronea applicazione della legge penale in ordine al rapporto tra sostituzione di persona e truffa, vizio di motivazione sull’identificazione dell’imputato, e infine violazione di legge in relazione agli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen., per l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso nei limiti del quarto motivo, dichiarando inammissibili le restanti censure. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e aspecifici. Sul tema della memoria difensiva, la Corte ribadisce il principio secondo cui la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare l’argomento decisivo pretermesso, pena la genericità del motivo. L’omessa valutazione, precisa la Corte, non costituisce causa di nullità della decisione, ma può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione, salvo che contenga mera ripetizione di difese già svolte.

Nel caso concreto, la difesa omette di illustrare gli argomenti decisivi introdotti con la memoria, ciò che già basta a rendere inammissibile la doglianza. Il motivo è inoltre aspecifico perché non si confronta con le ragioni implicitamente rese dai giudici di merito, che hanno negato la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. attraverso il riferimento al danno economico e alla condotta subdola.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la censura è reiterativa e non si confronta con le esaustive ragioni dei giudici di merito. Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, poiché il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha dedicato ampia disamina all’identificazione dell’imputato e al giudizio di attendibilità delle fonti testimoniali, giustificando la tecnica motivazionale per relationem della Corte territoriale.

Il quarto motivo è fondato limitatamente al diniego della sospensione condizionale. La Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione sul punto, pur essendo l’istanza dedotta con atto di appello. Il Tribunale aveva fondato la prognosi sfavorevole sull’esistenza di precedenti condanne, senza considerare che, al momento dei delitti ascritti, dal certificato del casellario emergeva un’unica condanna con pena sospesa, divenuta irrevocabile successivamente alla commissione del reato più risalente. I giudici del rinvio dovranno pertanto rimeditare le ragioni del diniego, valutando l’eventualità di concedere il beneficio.

Le ulteriori censure relative al diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e alla dosimetria sono aspecifiche: i giudici di merito hanno rimarcato la gravità del fatto, l’intensità del dolo, le modalità della condotta e il pregiudizio arrecato alla vittima. La Corte annulla quindi la sentenza limitatamente alla pronuncia sulla sospensione condizionale, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e rigettando la richiesta della parte civile di rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *