Sospensione condizionale subordinata al risarcimento: necessaria la valutazione delle condizioni economiche (Cass. pen. Sez. VI n. 28500 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che intende subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando sia pure sommariamente, le reali condizioni economiche del condannato, per verificare se questi sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. Solo una preventiva valutazione, anche sommaria, evita un trattamento di sfavore fondato sulle condizioni economiche e salvaguarda il principio di eguaglianza in materia penale. Le prestazioni previste dall’art. 165 cod. pen. assolvono a una funzione specialpreventiva di risocializzazione, sicché è irragionevole condizionare il beneficio all’adempimento di un obbligo inesigibile. La relativa valutazione di merito è preclusa alla Corte di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in conferma della condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., aveva applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, con sospensione condizionale subordinata al pagamento di una provvisionale di euro 10.000.

Propone tre motivi: l’esclusione dell’impossibilità di provvedere all’assegno di mantenimento dei figli minori; l’omessa valutazione delle condizioni economiche in relazione alla subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale; la mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa deduce che l’attività di tappezziere non ha mai garantito introiti adeguati e che le difficoltà sono aumentate dopo la pandemia.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. L’atto di appello non conteneva uno specifico motivo sulla presunta incapacità economica dell’imputato di far fronte all’obbligo di mantenimento: il riferimento alle condizioni patrimoniali era generico e non individuava le ragioni per cui la sentenza di primo grado non le avrebbe valutate. Si tratta di accertamento di fatto non specificamente devoluto al giudice di secondo grado.

Per completezza, la Corte osserva che le doglianze sarebbero comunque manifestamente infondate. L’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e integrare una persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, non assimilabile alla mera indigenza: occorre verificare se il soggetto potesse adempiere senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Nel caso concreto manca tale condizione, anche perché il ricorrente non ha attivato il giudice civile per la riduzione dell’assegno. La pandemia non spiega un inadempimento stabile dal 2017.

La contestazione dello stato di bisogno è parimenti infondata: la minore età del figlio integra in re ipsa una condizione soggettiva di bisogno, non esclusa dal fatto che al mantenimento provveda in via sussidiaria l’altro genitore. Il terzo motivo è infondato, avendo il primo giudice correttamente determinato la pena base, operato la riduzione per le attenuanti generiche e contenuto il successivo aumento per la continuazione.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce il contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento il giudice della cognizione non deve accertare le condizioni economiche, spettando al giudice dell’esecuzione valutare l’impossibilità di adempiere rilevante ai sensi dell’art. 168 cod. pen.. Per l’orientamento prevalente, condiviso dalla Corte, la subordinazione del beneficio impone una motivazione, sia pure sommaria, sulle condizioni economiche del condannato.

Il beneficio, ove subordinato a un obbligo inesigibile, realizza un trattamento di sfavore legato alle condizioni economiche e viola il principio di eguaglianza in materia penale. Né la sentenza d’appello né quella di primo grado si sono confrontate con la compatibilità dell’importo della provvisionale rispetto alle effettive condizioni del ricorrente. La Corte dispone pertanto l’annullamento con rinvio limitato a tale profilo, rigettando il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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