Termini cautelari massimi anche in caso di annullamento parziale sulla qualifica apicale (Cass. pen. Sez. IV n. 22731 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di durata della custodia cautelare, il termine massimo di fase previsto dal combinato disposto degli art. 303, comma 1, lett. d) e comma 4, cod. proc. pen. opera anche quando la sentenza di appello sia stata annullata limitatamente alla qualifica apicale contestata in un reato associativo, restando irrevocabili l’accertamento sull’esistenza del sodalizio e sulla partecipazione dell’imputato. La ratio della deroga al favor libertatis risiede nella maggiore probabilità di una definitiva affermazione di responsabilità, desumibile da una doppia pronuncia di condanna o dalla formazione progressiva del giudicato. Non rileva l’asserita ineseguibilità della pena, poiché il meccanismo processuale che sottrae al giudice del rinvio l’oggetto non annullato è estraneo alla concreta possibilità di esecuzione. La scelta ermeneutica è imposta dal principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato già condannato per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, proponeva appello avanti il Tribunale del riesame avverso il titolo cautelare, dolendosi della decorrenza dei termini di fase a seguito dell’annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla qualifica apicale contestatagli. Il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo operativa la regola di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
La difesa ha proposto due separati ricorsi per cassazione. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. e la mancata considerazione della fattispecie concreta. Con il secondo ha censurato l’errata applicazione dell’art. 303, comma 1, lett. d) e comma 4, cod. proc. pen., escludendo la configurabilità di una doppia conforme e valorizzando l’autonomia della fattispecie associativa rispetto a quella aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ragionamento difensivo è errato in diritto. Il caso va esaminato unicamente alla stregua del fondamento giuridico della deroga al favor libertatis e della ravvisabilità di una sentenza di condanna in appello, non già della sovrapponibilità dei parametri valutativi utilizzati dai giudici di merito.
Il fondamento della previsione risiede nella elevata probabilità di pervenire a una definitiva affermazione di responsabilità in presenza di due pronunzie di condanna, ciò che giustifica la minor tutela della libertà personale. La Corte richiama Sez. IV n. 17037 del 2008 e Sez. IV n. 13172 del 2008, ove si è precisato che la doppia conformità riguarda unicamente i reati oggetto di cautela.
Decisivo diviene allora stabilire se sussista una pronunzia di condanna in appello nonostante l’annullamento con rinvio. In ipotesi associative analoghe il termine massimo è stato ritenuto correttamente applicato, come in Sez. V n. 9112 del 2013 e, da ultimo, in Sez. IV n. 15088 del 2025. La Corte evoca il principio della formazione progressiva del giudicato: il giudicato può formarsi non simultaneamente, quale risultante di più decisioni intervenute nello sviluppo dei mezzi di impugnazione, secondo il diritto vivente sin da Sezioni Unite n. 1 del 2000.
L’art. 624 cod. proc. pen. riguarda qualsiasi statuizione dotata di autonomia giuridico-concettuale. Quando l’annullamento non investe l’affermazione di responsabilità, questa acquista autorità di cosa giudicata. La regola opera dunque a maggior ragione quando la statuizione sulla partecipazione al sodalizio non è più suscettibile di riesame da parte del giudice del rinvio.
Quanto all’ineseguibilità della pena, il richiamo a Sezioni Unite n. 3423 del 2021 non è pertinente: il tema del giudicato eseguibile è estraneo alla ratio della norma, poiché la condanna qui rilevante opera su un piano distinto dalla concreta possibilità di esecuzione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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