Sospensione sine die lavori per patto stabilità e responsabilità dirigente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 132 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo derivante dal rispetto del patto di stabilità interno non costituisce causa di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 158, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, che richiama una diversa ipotesi di interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione. La sospensione disposta sine die e la mancata ripresa dei lavori, in assenza delle condizioni di legge e in contrasto con le clausole contrattuali, integrano colpa grave del dirigente. Il pregiudizio patrimoniale subito dall’ente per effetto della condanna risarcitoria riportata dall’appaltatore costituisce danno indiretto risarcibile a titolo di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente del settore competente di un comune, chiamandolo a rispondere del danno arrecato all’ente a seguito della sospensione dei lavori di sistemazione ambientale e nuovi impianti appaltati a una società. L’appalto, aggiudicato con determina dirigenziale del 2012, era finanziato mediante mutuo chirografario acceso con un istituto di credito.
Con nota del 16.06.2014 il dirigente disponeva la sospensione dei lavori richiamando l’art. 158, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 e una precedente segnalazione del dirigente del settore finanziario sul patto di stabilità 2014. I lavori non venivano mai ripresi. L’appaltatore diffidava l’ente e, non ottenuto riscontro, agiva davanti al Tribunale di Pescara ottenendo la risoluzione del contratto per responsabilità del comune e il risarcimento dei danni. L’ente riconosceva il debito fuori bilancio e liquidava l’importo, poi richiesto in rivalsa al dirigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la causa matura e accoglie integralmente la domanda. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione delle tre note rilevanti: quella di sospensione del 16.06.2014, la precedente del 22.05.2014 del settore finanziario e la diffida del 18.04.2015 rimasta senza riscontro.
Il richiamo all’art. 158, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 è ritenuto inconferente: la norma richiama l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, mentre l’opera era finanziata da un mutuo acceso direttamente con un istituto di credito. La sospensione risulta quindi disposta in assenza delle condizioni di legge e senza adeguata giustificazione.
La nota del settore finanziario non consentiva alcun automatismo. Il Collegio sottolinea che essa conteneva un semplice invito a verificare caso per caso la possibilità di ritardare l’esecuzione, sempre nel rispetto delle clausole contrattuali, e che la sospensione doveva essere temporanea, non sine die, dovendosi evitare che risultasse foriera di danni per l’ente.
La difesa del dirigente, fondata sul contesto di difficoltà finanziaria e sulle pressioni ricevute, non è accolta. Il Collegio osserva che la nota finanziaria parla di insufficienti spazi finanziari per i pagamenti, non di difficoltà dell’ente, e che il rispetto delle norme di finanza pubblica non può comportare la lesione dei diritti degli operatori economici. Il comune manteneva ampi margini di bilancio per adempiere agli obblighi contrattuali.
L’elemento soggettivo è qualificato come colpa grave, da valutarsi in concreto con riferimento alla diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile sulla colpa professionale e sul grado di diligenza adeguato al caso di specie. Emerge un quadro di completo abbandono della procedura, protrattosi per un anno, con omissione della ripresa dei lavori e della risposta alla diffida.
Il danno è quantificato nell’importo corrisposto in esecuzione della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo di rivalutazione fino al deposito. Il Collegio nega la riduzione dell’addebito ex art. 52, capoverso, r.d. n. 1214/1934, per la vistosa violazione degli obblighi di servizio, e condanna il convenuto al risarcimento.
Nota della Redazione
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