Esclusa resa del conto giudiziale per debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 157 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il debito di custodia, che qualifica il consegnatario di beni dell’ente locale come agente contabile e lo obbliga alla resa del conto giudiziale, si configura solo in presenza di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il criterio discretivo rispetto al debito di vigilanza non è la materiale detenzione delle cose, ma la riconducibilità della gestione a un vero deposito, ubicato in locali identificati dall’Ente e alimentato da acquisizioni in stock. Il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo, non è soggetto all’obbligo di resa del conto e risponde della mera sorveglianza sull’uso dei beni assegnati alle articolazioni funzionali. Ove difetti il debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale era stato presentato con riferimento al presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione soggettiva del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita le conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione, richiesta ribadita oralmente all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento che segna lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale, è colui che gestisce un deposito o magazzino con movimenti in carico e scarico che incidono sulle consistenze dell’esercizio, generando un obbligo restitutorio.
Il consegnatario per debito di vigilanza è invece agente amministrativo e non è obbligato alla resa. La sua posizione si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017) e ribadisce che l’obbligo della resa del conto, anche negli Enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.
Nel caso concreto la gestione oggetto del conto non riguarda materie per le quali sussista un debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Gli atti di causa non documentano una tipica gestione di cassa o di magazzino.
Il Collegio esclude quindi l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente l’obbligo di vigilanza, e dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.