Sospensione necessaria esclusa se il bene conteso è estraneo alla compravendita (Cass. civ. Sez. II n. 5304 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo, prevista dall’art. 295 cod. proc. civ., presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra due cause, nel senso che la definizione di una deve costituire l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra. Tale presupposto non sussiste quando la domanda di rivendica riguardi un bene non ricompreso nel contratto di compravendita di cui si chiede l’annullamento in un diverso giudizio, poiché difetta il nesso di dipendenza tra le controversie. La valutazione di pregiudizialità va compiuta ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause e richiede, inoltre, che i fatti comuni siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo e che versino in stato di incertezza. Il motivo che deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione è pertanto inammissibile.

Il Fatto

I proprietari di una porzione di terreno convenivano in giudizio due coniugi, sostenendo che parte di quel fondo era occupata da costoro come parcheggio. Nel rogito con cui avevano venduto agli stessi convenuti un compendio immobiliare, il mappale in contestazione non figurava. Gli attori chiedevano quindi l’accertamento della proprietà e la condanna al rilascio del terreno libero da persone e cose.

I convenuti si difendevano e chiedevano la sospensione del processo, perché davanti al medesimo Tribunale pendeva un altro giudizio, da essi promosso contro gli ex comproprietari, per l’annullamento dello stesso contratto di compravendita. Proponevano inoltre domanda riconvenzionale di costituzione di un diritto di superficie o di acquisto per usucapione. Il Tribunale respinse l’istanza di sospensione e accolse la domanda di rivendica; la Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame. I soccombenti ricorrono in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la richiesta, formulata dai ricorrenti con memoria, di dichiarare la cessata materia del contendere, sul presupposto che una successiva pronuncia d’appello avesse accertato la risoluzione del contratto di compravendita, senza impugnazione da parte dei controricorrenti. La richiesta è infondata: la relativa declaratoria implicherebbe la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, mentre i ricorrenti non manifestano alcuna volontà di rinunciare al ricorso, insistendo per la fondatezza dei motivi al fine di ottenere la condanna alle spese per soccombenza virtuale. La caducazione della sentenza comporterebbe il venir meno dell’accertamento della proprietà del bene, e in mancanza di accordo anche sulle spese la Corte deve comunque pronunciarsi.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile. La Corte ricorda che l’art. 295 cod. proc. civ. va coordinato con l’art. 337 cod. proc. civ. e che, secondo le Sezioni Unite n. 21763 del 2021, la sospensione necessaria si fonda su tre presupposti: la rilevazione del rapporto di dipendenza tra le due cause, la necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati secondo diritto nello stesso modo, e lo stato di incertezza su quei fatti, perché controversi.

La sentenza d’appello è immune dalle censure. La controversia di rivendica non era subordinata alla decisione sulla validità del contratto di compravendita, perché il bene oggetto della domanda non era ricompreso nel negozio. Tra le due cause non sussiste il rapporto di pregiudizialità, inteso come indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione pregiudicante. Manca dunque il presupposto per la sospensione, applicabile solo quando in altro giudizio debba decidersi con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’Appello aveva qualificato come domanda nuova quella relativa all’asserita interclusione del fondo, diversa dalla riconvenzionale di superficie o usucapione, e comunque priva di allegazione di fatti e prove. I ricorrenti hanno sostanzialmente rinunciato al motivo, riconoscendo il venir meno del proprio interesse. Il terzo motivo è inammissibile per doppia conforme: il ricorrente che deduca l’omesso esame di fatti decisivi deve indicare le ragioni poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, adempimento non svolto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e onere del contributo unificato.

Nota della Redazione

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