Sospensione per pregiudizialità: no tra cause connesse pendenti avanti lo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 3073 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando avanti lo stesso ufficio giudiziario pendono due cause connesse, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione necessaria del secondo giudizio per asserita pregiudizialità logica del primo. Non è configurabile, in tal caso, l’ipotesi dell’art. 295 c.p.c. Il giudice del procedimento asseritamente pregiudicato deve rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione, ai sensi degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato dei procedimenti non ne precluda la riunione. I presupposti della sospensione necessaria ricorrono solo quando la decisione dell’altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto e vincolante, con effetto di giudicato, ovvero quando una situazione sostanziale costituisca elemento fondante della fattispecie di altra situazione, sì da garantire l’uniformità dei giudicati.

Il Fatto

La controversia trae origine da un appalto concluso per la realizzazione di un complesso alberghiero. Il committente conveniva davanti al Tribunale di Lecce l’appaltatrice e il progettista direttore dei lavori, chiedendo l’accertamento delle rispettive responsabilità e la condanna all’eliminazione dei vizi rilevati in sede di accertamento tecnico preventivo, in particolare diffuse infiltrazioni. Si costituivano i convenuti, con domanda riconvenzionale dell’appaltatrice e chiamata in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile professionale del progettista.

Il progettista instava per la sospensione necessaria del giudizio, per la pendenza avanti allo stesso Tribunale di altro procedimento tra l’appaltatrice e la subappaltatrice, avente a oggetto i medesimi vizi. Il Tribunale disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quel giudizio. Il committente proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte afferma che il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente ed inequivocabilmente escluso dal mandato. L’art. 47, primo comma, c.p.c. è norma speciale che prevale sull’art. 83, quarto comma, c.p.c., in base al quale la procura speciale si presume conferita per un solo grado di giudizio.

Nel merito il ricorso è accolto. La Corte ribadisce che, pendendo avanti allo stesso ufficio giudiziario due cause connesse, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo. Non è configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.: il giudice del procedimento pregiudicato deve rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione, secondo gli artt. 273 o 274 c.p.c., salvo che il diverso stato dei procedimenti non ne precluda la riunione. Di tale diverso stato nessun cenno compare nell’ordinanza impugnata.

La Corte precisa che il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi proposti, ma costituisce lo strumento con cui si prospetta alla Cassazione la questione di competenza, perché la decida in via definitiva a prescindere dalle censure formulate. La stessa regola vale quando oggetto del regolamento sia il provvedimento di sospensione.

Nel caso concreto difettano, a maggior ragione, i presupposti della pregiudizialità in senso tecnico-giuridico. La causa sospesa verte sull’azione del committente verso appaltatore e direttore dei lavori; la causa asseritamente pregiudiziale attiene all’azione dell’appaltatore verso il subappaltatore per il recupero dei costi di ripristino. Il committente è però estraneo al rapporto di subappalto.

In tema di appalto, la consapevolezza o il consenso del committente all’esecuzione in subappalto rendono legittimo il ricorso a tale modalità ex art. 1656 c.c., ma non instaurano alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore. Il subappaltatore risponde verso il solo appaltatore e può rivolgersi solo a quest’ultimo. L’accertamento del giudizio tra appaltatore e subappaltatore non può quindi produrre effetti verso il committente, che non ne è parte. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata e disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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