Invalidità notifica riassunzione e revocatoria: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 21030 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto di riassunzione del processo interrotto, il luogo in cui la notificazione è eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto: i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando il luogo sia privo di collegamento con il destinatario, ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata. La fattispecie non integra l’inesistenza della notifica, configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto. Convertendosi la nullità in motivo di impugnazione, l’impugnante deve indicare specificamente il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive, a pena di inammissibilità. I vizi derivanti dall’irregolare prosecuzione del giudizio interrotto possono essere fatti valere solo dalla parte pregiudicata dall’evento interruttivo, non dalle altre parti. In tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni si valuta al momento in cui è compiuto l’atto di disposizione, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore.
Il Fatto
Una banca, creditrice di un mutuatario e di una fideiussore, agisce in via revocatoria avverso due donazioni immobiliari compiute da quest’ultima in favore dei figli. La domanda è accolta in primo grado e la decisione è confermata in appello. Le donatarie ricorrono per cassazione.
Nel giudizio di primo grado il processo era stato interrotto per la sospensione disciplinare del difensore delle convenute. La banca aveva riassunto il giudizio notificando l’atto presso la residenza di una delle ricorrenti, secondo il procedimento per irreperibilità, anziché presso il domicilio eletto o il comando militare di appartenenza. Le ricorrenti deducono la nullità o inesistenza di tale notifica e la conseguente estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla nullità della notifica dell’atto di riassunzione. Rileva anzitutto che la ricorrente che non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma si è limitata ad aderire all’appello della coobbligata, non è legittimata a impugnare in via autonoma la sentenza per cassazione. Il primo motivo è poi dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Sul merito della doglianza, il Collegio chiarisce che l’ipotesi eccepita non integra l’inesistenza della notifica, configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto, privo degli elementi costitutivi essenziali. Il luogo in cui la notificazione è eseguita non attiene a tali elementi: i vizi di individuazione del luogo ricadono nella nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione della parte intimata.
Convertendosi la nullità in motivo di impugnazione, l’impugnante avrebbe dovuto indicare specificamente il pregiudizio arrecato alle proprie difese. Nel caso concreto la parte si è costituita all’udienza di prosecuzione, senza subire alcun vulnus dei diritti difensivi. La Corte rileva inoltre l’omessa indicazione del motivo di appello sul quale il giudice di merito non si sarebbe pronunciato, con conseguente inammissibilità anche sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso.
Quanto alla notifica al contumace, la censura è inammissibile per carenza di legittimazione delle ricorrenti a dedurre un vizio del contraddittorio che riguarda una parte rimasta inerte in ogni grado, nei cui confronti si è formato il giudicato. Le norme sull’interruzione del processo tutelano la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo: solo questa può far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio.
Il motivo relativo all’azione revocatoria è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che l’eventus damni va verificato al momento in cui è compiuto l’atto di disposizione, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore non collegate all’atto. La censura non contrasta il consolidato orientamento richiamato dal giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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