Diffamazione a mezzo stampa: verità putativa e continenza nel discorso critico (Cass. civ. Sez. III n. 6464 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel discorso complessivamente critico, la liceità delle affermazioni non è esclusa dalla presenza di dati non del tutto precisi, purché si riscontri la verità oggettiva o anche solo putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca. La circostanza che le notizie riportate corrispondano a situazioni di potenziale conflitto d’interesse realmente esistenti assume carattere scriminante. Il termine prestanome, di uso comune in ambito legale, non è di per sé diffamatorio, così come l’espressione “tuttofare”, esatta corrispondenza di “factotum”. Qualora la narrazione di fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore, in modo da costituire esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può fondarsi su criteri solo formali, ma richiede un bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza della interpretazione del fatto.

Il Fatto

Due professori universitari, rispettivamente già preside e direttore di un Dipartimento, convennero in giudizio un collega per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza in relazione ad alcune frasi, ritenute lesive della loro reputazione, contenute nella prefazione di un volumetto di cui il convenuto era autore. Per una precedente iniziativa editoriale il convenuto era stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della censura per non essersi astenuto dal voto sulla richiesta di finanziamento di una pubblicazione.

Il Tribunale di Torino respinse la domanda. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 958 del 29.09.2020, accolse l’impugnazione e condannò l’autore al risarcimento in favore degli appellanti, in ragione di cinquemila euro ciascuno. Avverso tale sentenza il soccombente propose ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità delle censure ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., rilevando che la doppia conforme non sussiste, poiché il Tribunale aveva escluso il carattere diffamatorio dello scritto mentre la Corte territoriale lo ha ritenuto tale, con conseguente diversità dei fatti nella valutazione giudiziale.

Il primo e il secondo motivo, scrutinate congiuntamente, sono fondati. Dall’articolazione complessiva dello scritto emerge che l’autore ha inteso assumere, in modo paradossale, una posizione favorevole al sistema delle case editrici a conduzione familiare, contrapponendo la propria vicenda a quella dei due professori, ai quali alcun addebito di conflitto d’interessi era mosso pur versando in situazione analoga. Le situazioni di potenziale conflitto d’interesse richiamate nella prefazione non assumono carattere diffamatorio, perché la figlia di uno dei professori aveva effettivamente ricoperto la carica di consigliera d’amministrazione della casa editrice e la compagine societaria vedeva una partecipazione maggioritaria del padre. Il termine prestanome, sebbene non accorto, è di uso comune in ambito legale e non è di per sé diffamatorio.

La Corte territoriale, in un passaggio, omette l’esame di un fatto, affermando che il figlio di uno dei professori fosse titolare di un’impresa individuale e che la sua attività di “tuttofare” presso la casa editrice non rilevasse. Il Collegio richiama la giurisprudenza della stessa Corte — Cass. n. 25420 del 26.10.2017 — sulla liceità, nel discorso complessivamente critico, di dati non del tutto precisi, purché si riscontri la verità oggettiva o anche solo putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca.

Il terzo motivo, attinente alla continenza, è anch’esso fondato. La Corte d’appello ha omesso di considerare che le affermazioni sulla condizione di degrado dell’università italiana erano seguite da altre relative agli effetti di una riforma attuata nel corso di una legislatura, collocando le precedenti in un più generale discorso critico, non privo di connotati di verità quantomeno putativa, su cui difetta l’esame del giudice di merito.

Il quarto motivo, sulla pertinenza, è assorbito dall’accoglimento dei primi tre. La Corte ribadisce il principio di Cass. n. 25 del 07.01.2009: quando la narrazione di fatti è esposta insieme alle opinioni dell’autore, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra reputazione e libera manifestazione del pensiero, ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto ma della sua interpretazione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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