Sospensione emergenziale dei termini e opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 11375 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dalla legislazione emergenziale anti COVID-19 opera anche nelle opposizioni esecutive, in assenza di una espressa disposizione di esonero per tali controversie. Ai fini dell’osservanza del termine perentorio fissato dal giudice per introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, rileva esclusivamente l’epoca della notifica dell’atto introduttivo e non la data di iscrizione della causa a ruolo, che l’art. 618 cod. proc. civ. richiama al solo fine di rimarcare la diversa cognizione delle due fasi.

Il Fatto

Una società creditrice procedente promuoveva espropriazione presso terzi nei confronti di una società debitrice e, quale terzo, di un Comune. Il giudice dell’esecuzione rigettava la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo. Avverso tale provvedimento la creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi; la fase sommaria si chiudeva con ordinanza che fissava il termine perentorio di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

Instaurato il giudizio con atto di citazione notificato nel maggio 2020, il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo l’iscrizione a ruolo avvenuta oltre la scadenza del termine e non applicando la sospensione dei termini processuali. La creditrice ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso e rileva che il provvedimento impugnato, a dispetto della veste formale di ordinanza, ha definito il giudizio di opposizione integrando una sentenza in senso sostanziale. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, la Corte individua un duplice errore di diritto nell’ordinanza impugnata. Il primo consiste nell’aver ancorato la tempestività dell’instaurazione del merito alla iscrizione a ruolo. Per costante nomofilachia, e da ultimo Cass. n. 33686 del 2024, il richiamo all’iscrizione contenuto nell’art. 618 cod. proc. civ. ha la sola funzione di segnalare la diversa cognizione della struttura bifasica; parametro di valutazione è invece l’epoca della notifica della citazione (Cass. n. 32708 del 2019; Cass. n. 31694 del 2018).

Il secondo errore è costituito dall’aver reputato le opposizioni esecutive esenti dalla sospensione dei termini stabilita dalla normativa pandemica. L’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili; il termine è stato poi prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020. Il tenore letterale della norma e la ratio di evitare decadenze in un periodo di inibizione materiale delle attività depongono per la riferibilità della sospensione a ogni atto processuale, incluse le opposizioni esecutive.

La Corte ribadisce quindi l’operatività della sospensione emergenziale anche in tali controversie, già affermata in precedenti decisioni. Nel caso concreto, il termine di novanta giorni decorrente dal 19 dicembre 2019, sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, veniva a scadere il 21 maggio 2020: l’introduzione del merito, avvenuta con atto consegnato per la notifica il 14 maggio 2020, è dunque tempestiva.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza è cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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