Fondo vittime mafia e unicità della prestazione risarcitoria (Cass. civ. Sez. I n. 25082 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, la vittima che abbia ottenuto, in distinti giudizi penali, più condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone ha diritto a una sola prestazione. L’obbligazione del Fondo, di fonte legale e di funzione solidaristica, si aggiunge a quella risarcitoria dei responsabili, di fonte illecita, ma l’adempimento di uno solo degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti. Il Comitato di solidarietà non esercita un potere discrezionale: compie un’attività di interpretazione del contenuto dei titoli giudiziali, per verificare se il credito azionato trovi già integrale o parziale satisfazione, senza rideterminare il danno né sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice penale.

Il Fatto

Il ricorrente, costituitosi parte civile in distinti procedimenti penali contro diversi concorrenti nel reato, aveva ottenuto due titoli risarcitori. Con una prima sentenza il giudice penale aveva condannato alcuni imputati al risarcimento del danno, somma poi integralmente corrisposta dal Fondo di solidarietà. Con una seconda sentenza, emessa nei confronti di altri coimputati, era stata liquidata una provvisionale di euro 50.000. A fronte della nuova domanda di accesso al Fondo, il Comitato disponeva l’erogazione limitata alle spese legali, negando il pagamento della provvisionale, sul presupposto che essa costituisse duplicazione risarcitoria rispetto a quanto già corrisposto.

Adito ex art. 702-bis c.p.c., il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto all’integrale erogazione. La Corte di appello, valorizzando l’unicità del fatto di reato e del danno e i principi sulla responsabilità solidale tra condebitori, aveva escluso ogni ulteriore indennizzo. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione degli artt. 4 e 6 della l. n. 512 del 1999 e degli artt. 187 cod. pen., 2055, 1292, 1306 e 2909 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente. Il ricorrente sosteneva che la disciplina del Fondo configura in capo all’avente diritto una posizione di diritto soggettivo, con verifica limitata ai presupposti formali di accesso, e che le due condanne riguardavano condotte autonome di soggetti diversi, con conseguente legittimità di separate liquidazioni.

La Corte richiama l’orientamento più recente di legittimità. Secondo Cass. Sez. 3 n. 18127 del 2.7.2024, confermata da Cass. Sez. 3 n. 29890 del 12.11.2025, le vittime dei reati mafiosi, in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso, hanno diritto a un’unica prestazione: la fattispecie è obbligazione soggettivamente complessa, in cui all’obbligazione solidale dei responsabili si aggiunge quella dello Stato, e l’adempimento di uno solo degli obbligati libera tutti.

Il Collegio aderisce a tale indirizzo, non ravvisando motivi per discostarsene. In presenza di più titoli giudiziali formatisi in distinti procedimenti penali ma relativi al medesimo contesto fattuale, la verifica della debenza dell’elargizione non si risolve in una automatica sommatoria delle somme liquidate. Occorre accertare la effettiva portata delle statuizioni, per stabilire se esse abbiano ad oggetto poste cumulative o se una di esse abbia già esaurito il ristoro del pregiudizio.

Tale accertamento non implica un potere discrezionale in senso proprio, ma una attività di interpretazione dei titoli, che non consente all’amministrazione di rideterminare il danno. Rileva non la pluralità delle condanne, ma l’unicità della prestazione.

Nel caso concreto il Comitato ha verificato che le condanne, sebbene emesse separatamente, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, commesso in concorso: obbligazione risarcitoria solidale, con diritto a una prestazione unica. L’accertamento di merito del giudice di appello è incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto respinto, nella parte relativa alla violazione di legge, e inammissibile quanto alla richiesta di nuovo accertamento di merito; il ricorrente è condannato alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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