Sostegno scolastico: illegittima la riduzione delle ore rispetto alla proposta del GLO (TAR Lazio n. 448 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di assegnazione delle ore di sostegno didattico all’alunno con disabilità grave non si esaurisce nel P.E.I., ma si articola in più atti, tra i quali la proposta del GLO assume rilievo determinante quale espressione della valutazione tecnica del fabbisogno. Il dirigente scolastico che riduca il monte-ore rispetto a quello indicato dal GLO è tenuto a motivare in modo specifico sulle condizioni e sui bisogni concreti dell’alunno. La motivazione che si limiti al richiamo all’“organico di fatto”, a esigenze organizzative o a vincoli di spesa pubblica è illegittima, perché il diritto all’istruzione e all’integrazione del disabile grave prevale sulle esigenze finanziarie e può giungere fino al rapporto 1:1. Il provvedimento privo di tale motivazione è annullato, con obbligo di riesame.

Il Fatto

I genitori di un minore con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, hanno impugnato il decreto con cui il dirigente dell’istituto scolastico ha assegnato al figlio 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico di riferimento. Il GLO, con verbale dell’11 giugno 2025, aveva invece proposto l’attribuzione di 30 ore, corrispondenti all’intero tempo scuola.

I ricorrenti hanno dedotto l’inadeguatezza del monte-ore rispetto alla patologia documentata, lamentando violazione degli artt. 34 e 38 Cost. e dell’art. 12 l. n. 104/1992, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L’amministrazione si è costituita con memoria di pura forma. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, la causa è giunta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la controversia in materia di servizi pubblici. La determinazione del dirigente scolastico è espressione di un potere autoritativo e discrezionale in tema di sostegno scolastico, come confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021 e nn. 20165 e 25793 del 2020.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il procedimento delineato dall’art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come riformulato dal d.lgs. n. 96/2019. Il GLO è il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno di ore sulla base dell’esame della condizione dell’alunno; il dirigente scolastico è chiamato a richiedere le ore necessarie. Il provvedimento di assegnazione deve perciò risultare ancorato alla situazione concreta del destinatario.

Nel caso esaminato, la riduzione a 18 ore rispetto alle 30 proposte dal GLO è apparsa del tutto immotivata. L’atto impugnato si limita al richiamo all’“organico di fatto”, senza alcuna considerazione delle esigenze personali dell’interessato. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il sostegno all’alunno in grave disabilità va garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione, potendo giungere al rapporto 1:1, senza che possano opporsi esigenze organizzative o di contenimento della spesa (Cons. Stato, VI, n. 4341/2017; TAR Lazio, Latina, I, n. 1051/2022; TAR Lazio, Roma, III, n. 5740/2018).

La teorica dei “diritti finanziariamente condizionati” non può comprimere il nucleo incomprimibile dei diritti sociali. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto e obbligo di riesame del procedimento. Le spese sono state liquidate in favore dei ricorrenti, anche in considerazione del mancato adempimento dell’onere istruttorio disposto con l’ordinanza collegiale n. 305/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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