Punteggi illogici e contraddittori nella valutazione delle offerte (TAR Calabria n. 672 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che ricorra manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante: non basta dedurre la mera non condivisibilità del giudizio tecnico, occorrendo dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità dello stesso. È sindacabile, peraltro, il giudizio che, nell’ambito della medesima voce di valutazione, assegni un punteggio minimo a un sub-criterio e il punteggio massimo a un sub-criterio con esso connesso, senza che tale polarizzazione trovi una giustificazione logica.
Il Fatto
Un’associazione culturale ha partecipato a una selezione pubblica indetta dalla Regione Calabria per il finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico, presentando un progetto collocato nella categoria degli eventi turistici di pregio. La lex specialis prevedeva criteri e sub-criteri di valutazione, ciascuno con un punteggio massimo, e una soglia minima di ammissione fissata a 60 punti.
La proposta dell’associazione ha conseguito 55 punti, con collocazione in posizione utile solo per i soggetti non ammessi. Respinta l’istanza di riesame e approvata la graduatoria definitiva, la ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva e i verbali di valutazione, deducendo la violazione dell’avviso pubblico e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dei punteggi attribuiti ad alcuni sub-criteri. La Regione si è costituita, eccependo l’inammissibilità delle censure perché incidenti nel merito delle valutazioni, e concludendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Le deduzioni della ricorrente non si risolvono in una non consentita sovrapposizione al giudizio della commissione, ma ne denunciano profili di illogicità e irragionevolezza, restando entro i limiti del merito amministrativo. La doglianza è dunque ammissibile.
Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono espressione di ampia discrezionalità, con censure sul merito sottratte al sindacato di legittimità salvo i casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 999 del 2021). Precisano i giudici che il sindacato del g.a. non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e che le censure attinenti al merito sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica: non è sufficiente la mera non condivisibilità, dovendosi provare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 173 del 2019; TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5687 del 2020).
All’esame dei singoli motivi, è fondata la censura sul sub-criterio A.1, relativo alla rispondenza dell’evento alle finalità dell’avviso. La commissione aveva assegnato 3 punti con giudizio di bassa rispondenza, ma aveva attribuito il punteggio massimo di 10 al sub-criterio A.3, concernente l’alta capacità dell’evento di contribuire al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio. Poiché i due sub-criteri costituiscono una proiezione composita del criterio A, gli elementi di comunanza sono ostativi a una giustificazione logica della polarizzazione dei punteggi di 3 e 10, che presenta pertanto profili di contraddittorietà.
Sono invece infondate le altre censure. Quanto al sub-criterio B.2, la valutazione bassa è coerente con sponsorizzazioni provenienti da realtà locali e con patrocini di natura istituzionale. Quanto al sub-criterio D.1, la strategia di comunicazione era funzionale al raggiungimento del più ampio numero di destinatari in ambito nazionale ed estero, mentre la campagna pubblicitaria, pur onerosa, era prevalentemente incentrata sul contesto locale. Quanto al sub-criterio B.1, il giudizio basso è ragionevole, essendo l’evento connotato da attività note e reiterate nel corso dell’ultimo decennio, prive dei requisiti di unicità, innovatività e creatività.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della censura fondata, con annullamento degli atti impugnati e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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