Speciale elargizione vittime del dovere: prescrizione dal d.P.R. n. 243/2006 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19410 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato è imprescrittibile, secondo la nozione di status rimeditata dalle Sezioni Unite n. 483 del 2000. Si prescrivono invece nel termine decennale i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto. In particolare, il diritto alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall’art. 1 della legge n. 302 del 1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa alle vittime del dovere dall’art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 243 del 2006, si prescrive a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, e non dal riconoscimento dello status. L’opzione per l’assegno vitalizio, in luogo della speciale elargizione, non differisce l’exordium praescriptionis, perché rimessa a una scelta ipotetica dell’interessato e non idonea a individuare oggettivamente il momento in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 161 del 2024, aveva respinto il gravame del Ministero della Difesa e confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato il ricorrente e la ricorrente superstiti di vittima del dovere — in relazione al decesso del figlio, avvenuto nel 1987 in un incidente stradale — e aveva riconosciuto in loro favore i benefici assistenziali previsti dalla legge.

La Corte territoriale aveva affermato l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento dello status e aveva ritenuto che, per la speciale elargizione, il termine decennale decorresse soltanto dopo la richiesta di riconoscimento dello status. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i superstiti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il Ministero deduceva la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., contestando l’imprescrittibilità del preteso status. La censura è infondata: i giudici di merito si sono uniformati al principio consolidato secondo cui è imprescrittibile l’azione di accertamento dello status di vittima del dovere, mentre si prescrivono nel termine decennale i benefici economici che nello status trovano il loro presupposto.

Il secondo motivo — relativo al dies a quo della prescrizione della speciale elargizione — è invece accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il diritto è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006, emanato in base alla delega di cui all’art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005; l’art. 3, comma 3, ha previsto la graduatoria unica nazionale, e l’art. 4, comma 1, lett. a), la liquidazione della speciale elargizione a decorrere dall’anno 2006.

Ne deriva che il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore dell’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, perché da quel momento l’interessato avrebbe potuto presentare la domanda di inserimento nella graduatoria per rivendicare, per eventi anteriori, la speciale elargizione. Nel caso di specie, per fatti risalenti al 1987, il termine decorre dunque dal 23 agosto 2006.

Non convince la tesi che correla l’exordium praescriptionis al riconoscimento dello status: poiché tale riconoscimento può essere chiesto in ogni tempo, le esigenze di certezza sarebbero vanificate. Né giova invocare l’eventuale opzione per l’assegno vitalizio: la facoltà, rimessa alla scelta dell’interessato, non individua oggettivamente il momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 cod. civ.

Il terzo motivo è respinto: la domanda amministrativa è correttamente intesa quale discrimine per la computabilità a ritroso del termine decennale. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del secondo motivo; la sentenza è cassata per quanto di ragione e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *