Compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato e fase istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 19413 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione giudiziale del compenso al difensore, il parametro tabellare riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione» di cui al D.M. n. 55 del 2014 va riconosciuto per la fase complessivamente considerata, anche quando l’attività istruttoria in sé non sia stata svolta, poiché la trattazione è in ogni caso ineludibile e l’uso della congiunzione «e/o» consente di riferire la voce ad una sola delle due attività. La valutazione sul livello di complessità del giudizio presupposto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. I nuovi parametri professionali si applicano ogniqualvolta la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, ancorché iniziata sotto le tariffe abrogate.
Il Fatto
Un avvocato aveva assistito una cliente in un giudizio di appello in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Palermo, decidendo sull’opposizione ex art. 702 ter cod. proc. civ., aveva riconosciuto un compenso limitato al rimborso delle spese vive, ravvisando nella contumacia dell’amministrazione giusti motivi di compensazione.
La Corte d’Appello di Palermo ha elevato il compenso ad euro 2.604,75, oltre accessori, adeguandosi ai valori tariffari, ma ha escluso il compenso per la fase istruttoria e ha ritenuto il giudizio non connotato da particolare difficoltà. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; resiste il Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censura la qualificazione della fase istruttoria come attività strumentale all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anziché come attività defensionale diretta al merito. Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il parametro tabellare della «fase istruttoria e/o di trattazione» implica che l’eventuale mancato svolgimento della sola istruttoria non escluda il computo dell’importo spettante per la fase complessivamente considerata.
La fase di trattazione è infatti ineludibile, come conferma l’uso della congiunzione disgiuntiva «o» nella descrizione della voce in tabelle. La Corte d’Appello si è discostata da tale principio, e sul punto la sentenza va cassata.
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sottostima della complessità del procedimento. Il motivo è infondato: la valutazione sul livello di complessità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e la critica — tutta fattuale — sollecita valutazioni precluse in sede di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’applicazione delle nuove tariffe di cui al D.M. 13.08.2022, n. 147 e la violazione del limite alla diminuzione ex art. 4 del D.M. 55/2014. Il motivo è parzialmente accolto. Quanto alle tariffe, la Corte — richiamando la propria composizione più autorevole (Sez. U. n. 17405 del 12.10.2012) — afferma che i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto e riguardi un professionista che a quella data non abbia ancora completato la prestazione, evocando la nozione di corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
È invece infondata la doglianza sull’errata diminuzione della metà dei valori medi. La Corte d’Appello ha applicato le tabelle del D.M. n. 55/2014 secondo i criteri dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale la tariffa non deve superare i valori medi né scendere sotto i minimi, con l’ulteriore decurtazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Sulla somma semisommata è stata applicata la dimidiazione, che non impone al professionista un sacrificio irragionevole, essendo giustificata dall’interesse generale di assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa.
La Corte accoglie quindi il primo motivo e in parte il terzo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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