Inquadramento superiore e onere di allegazione delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19853 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive: l’accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo e il raffronto tra i risultati delle due indagini. Ciascuna fase deve trovare ingresso nel ragionamento decisorio, a pena del vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per errata applicazione dell’art. 2103 cod. civ. o, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Grava sul lavoratore che rivendichi la qualifica superiore l’onere di allegare e provare lo svolgimento delle relative mansioni. La mera qualifica di giornalista pubblicista non consente di ascrivere automaticamente l’addetto stampa al livello superiore, non essendo previsto dalla declaratoria contrattuale. La parte integralmente vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente in appello le domande assorbite, non essendo sufficiente un generico richiamo alle eccezioni difensive.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un Comune assunto con contratto a termine part-time e inquadrato nella categoria C1, profilo di addetto stampa, ha chiesto il riconoscimento dell’inquadramento superiore nel livello D, posizione D3, con le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte di Appello ha riformato la decisione, escludendo che le mansioni svolte integrassero il profilo rivendicato.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene ai criteri di comparazione tra declaratorie contrattuali e all’onere probatorio gravante sul dipendente che invochi la qualifica superiore.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 e dell’Allegato A del CCNL Regioni e Autonomie Locali, nonché dell’art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000. Sostiene che l’addetto stampa di un’amministrazione pubblica, in possesso del titolo di giornalista, conservi le caratteristiche dell’attività giornalistica, e contesta di aver dovuto dimostrare che i comunicati fossero frutto di ricerca ed elaborazione della notizia.
La Corte dichiara il motivo infondato. Richiama la giurisprudenza di legittimità sul procedimento trifasico di inquadramento e rileva che la Corte territoriale vi si è attenuta: ha accertato le prestazioni effettive, ha individuato le qualifiche contrattuali e ha posto a raffronto i rispettivi profili con accertamento di merito.
Il punto decisivo è l’onere di allegazione e prova. La censura non considera la centralità, secondo la giurisprudenza di legittimità, dell’allegazione e dimostrazione delle mansioni della qualifica superiore richiesta. Il giudice di appello ha evidenziato la maggiore vicinanza del livello D alle mansioni di tipo giornalistico e ha ritenuto che il lavoratore avrebbe dovuto provare non solo l’invio dei comunicati, ma anche che gli stessi fossero frutto di cura ed elaborazione della notizia, di ricerca dell’informazione e di elevata complessità. Tali aspetti non erano stati neppure allegati.
La Corte ribadisce infine che la qualifica di giornalista pubblicista non consente di ascrivere automaticamente l’addetto stampa al livello D, non essendo previsto dalla declaratoria contrattuale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non abbia considerato l’autonomo titolo delle differenze retributive per lavoro straordinario e indennità di ferie non godute. Il motivo è dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tali domande, che non possono ritenersi ricomprese in quelle decise. La censura non riproduce la domanda introduttiva né chiarisce se in appello sia stata riproposta. La parte integralmente vittoriosa in primo grado, in caso di gravame della controparte, deve riproporre espressamente le domande assorbite, non essendo sufficiente un generico richiamo alle eccezioni difensive.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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