Requisiti del muro di cinta e natura unitaria del patio (Cass. civ. Sez. II n. 13155 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo delle distanze tra costruzioni, il muro di cinta, ai sensi dell’art. 878 cod. civ., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione dei fondi, si presenti isolato da ogni altra costruzione. Non ha natura di muro di cinta il manufatto che risulti parte integrante di un’opera edilizia, formando con essa un corpo unitario: in tal caso la costruzione nel suo insieme è soggetta alle norme sulle distanze. Le affermazioni svolte dal giudice di merito in via di mera ipotesi, prive di efficacia determinante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non ne giustificano l’annullamento.

Il Fatto

Un proprietario ha chiesto la condanna dei vicini, titolari di una villetta a schiera adiacente, alla demolizione di un patio costruito nel loro giardino, perché collocato a distanza inferiore a quella prescritta dal fabbricato dell’attore. Il Tribunale ha rigettato la domanda: sul confine esisteva un muro qualificabile come muro di cinta, separato dal patio da uno spazio sufficiente al passaggio di una persona, e l’attore non aveva allegato elementi utili a provare la violazione delle norme sulle distanze.

La Corte d’appello ha riformato la decisione e accolto la domanda. Ha accertato che il muro sul confine non era di cinta, formando invece un corpo unitario con il patio realizzato alle sue spalle, e ha condannato i convenuti alla riduzione in pristino fino al rispetto della distanza di tre metri dal confine, oltre al risarcimento del danno. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i vicini hanno resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo sollevava una questione di legittimità costituzionale delle norme della legge n. 98 del 2013 che consentono la partecipazione di giudici ausiliari ai collegi delle Corti d’appello. La Corte ha ritenuto la questione infondata e superata dalla pronuncia Corte cost. n. 41/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98 del 2013, attributive al giudice ausiliario dello status di componente dei collegi di appello. Fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria, le Corti possono continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, e la temporanea tollerabilità costituzionale dell’assetto è volta a evitare l’annullamento delle decisioni già pronunciate.

Il secondo motivo censurava la qualificazione del muro e l’applicazione dell’art. 878 cod. civ., sostenendo che il manufatto presentava i requisiti del muro di cinta: altezza inferiore a tre metri e isolamento rispetto alle costruzioni, essendo lo spazio retrostante sufficiente al passaggio di una persona. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui muro di cinta è solo quello separato da ogni altra costruzione, con facce emergenti dal suolo, destinato alla demarcazione del confine e alla separazione dei fondi; requisiti essenziali sono l’isolamento delle facce, l’altezza non superiore a tre metri e la destinazione alla chiusura della proprietà.

Il giudice di merito, dopo avere richiamato tale nozione, ha accertato che la parete era stata originariamente edificata su un manufatto già rialzato rispetto al terreno, costituendo parte integrante e muro laterale del patio, così come della scala e dei muri adiacenti. Su tale muretto era poi stato costruito un ulteriore muro in cemento che ha chiuso quasi integralmente la visuale sul patio, confermando le caratteristiche di una costruzione unitaria. La Corte ha aggiunto che lo spazio retrostante non è area di transito posta direttamente sul suolo, ma zona interna alla costruzione del patio.

Il richiamo dei ricorrenti al criterio della funzione prevalente del muro non ha apportato argomenti utili, in presenza di un accertamento in fatto, non ripetibile in cassazione, secondo cui il muro è parte integrante del patio. Quanto alla censura sulla distanza di tre metri, riferita al rapporto tra costruzione e confine, la Corte l’ha dichiarata inammissibile: la ratio decidendi risiede nell’accertamento dell’unitarietà del manufatto, mentre l’ulteriore considerazione sul patio a distanza non regolamentare è proposta in via di mera ipotesi. Le affermazioni ad abundantiam, prive di efficacia determinante, non possono condurre all’annullamento della sentenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’addebito del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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