Mobbing escluso: resta la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. per il danno alla salute del lavoratore (Cass. civ. n. 27685/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27685/2025, pubblicata il 16 ottobre 2025 (R.G.N. 13441/2023; adunanza camerale del 18 settembre 2025; Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Fabrizio Amendola). In caso di diffusione del provvedimento, la Corte ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Il principio di diritto
In caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest’ultimo l’onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.
Il fatto
Un lavoratore agiva nei confronti della società datrice per il risarcimento del danno da mobbing, lamentando la violazione dell’art. 2087 c.c. e pregiudizi alla salute e all’immagine professionale. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda, escludendo il carattere mobbizzante delle condotte per assenza di un oggettivo intento persecutorio diretto a emarginare il lavoratore; la stessa Corte aveva peraltro qualificato alcuni comportamenti aziendali come frutto di negligenza e altri come censurabili e disciplinarmente sanzionabili. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo. Le nozioni di mobbing e di straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza giuridica: servono a identificare comportamenti in contrasto con l’art. 2087 c.c. Anche esclusa – con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità – l’ipotesi di mobbing per difetto dell’intento persecutorio, il giudice deve comunque verificare se, sulla base dei medesimi fatti, sussista una responsabilità del datore per inadempimento degli obblighi di protezione, anche a titolo di mera colpa, in nesso causale con un danno alla salute (cd. straining). La Corte territoriale aveva trascurato tale profilo, pur avendo accertato comportamenti aziendali non rispettosi delle condizioni di salute del lavoratore e condotte censurabili. Sul piano processuale, la qualificazione della domanda come diretta a censurare un mobbing non preclude al giudice la valutazione della violazione dell’art. 2087 c.c., trattandosi solo di differenti qualificazioni di tipo medico-legale e non di questione nuova.
Esito: la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
L’esclusione del mobbing non chiude la valutazione del giudice: se dagli stessi fatti emerge un inadempimento datoriale – anche solo colposo – degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. produttivo di un danno alla salute, la responsabilità resta configurabile a titolo di straining. Restano distinti gli oneri probatori: al lavoratore la prova del danno e del nesso causale con l’ambiente di lavoro, al datore la prova di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore.