Spese giudizio rinvio tra esito globale e giudicato prime cure (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31783 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, liquida le spese delle fasi di impugnazione se rigetta l’appello e quelle dell’intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo e non ai singoli gradi. La compensazione presuppone l’indicazione dei giusti motivi, che possono evincersi dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità degli aspetti sostanziali e processuali. Il giudice del rinvio che conferma la sentenza di primo grado e rigetta l’appello non può, in assenza di uno specifico motivo, statuire sulle spese di quel grado, essendosi formato il giudicato sulla relativa statuizione di condanna.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti di un’azienda confiscata, avevano adito il Tribunale per ottenere il pagamento di retribuzioni, ratei di tredicesima e danni conseguenti all’omessa attivazione delle procedure di integrazione salariale e di mobilità, per il periodo in cui avevano prestato attività sotto l’amministrazione del Demanio. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, condannando il Ministero.
La Corte d’Appello, riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero, aveva respinto le domande. La Cassazione, con pronuncia rescindente, aveva individuato nel Ministero il soggetto legittimato passivo. Il giudice del rinvio, confermando le sentenze di primo grado, aveva poi compensato integralmente tra le parti tutte le spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la compensazione integrale delle spese di ogni fase e grado, comprese quelle di primo grado che il Tribunale aveva posto a carico del Ministero e che la sentenza di appello aveva espressamente confermato. I ricorrenti sostengono la formazione del giudicato su tali statuizioni, per effetto del rigetto dell’appello e della conferma delle pronunce gravate.
La Corte richiama il principio secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, applicando il criterio della soccombenza all’esito globale del processo. Su questa base il primo motivo è fondato: la Corte territoriale, confermata la sentenza di primo grado e rigettato l’appello, non poteva statuire sulle spese di quel grado in assenza di uno specifico motivo.
Il secondo motivo è invece infondato. La soccombenza reciproca non si determina in relazione ai singoli gradi e fasi, ma apprezzando la domanda originaria e l’esito finale della lite. Nel caso concreto, rispetto alle domande originariamente proposte, si era verificata una parziale soccombenza dei lavoratori, ciò che legittima la compensazione totale o parziale, potendo la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente essere condannata al rimborso.
Quanto ai giusti motivi, la Corte dà continuità all’orientamento per cui il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità di compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sempre che siano indicati i motivi, che possono desumersi dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità degli aspetti sostanziali e processuali.
Il ricorso è quindi accolto nel solo primo motivo. La sentenza è cassata senza rinvio, limitatamente al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, in ragione della formazione del giudicato sulle relative statuizioni. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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