Modifiche in peius da contratto collettivo e superminimo individuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9135 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, poiché le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale. Ne consegue che il lavoratore non può pretendere di conservare, secondo il criterio del trattamento più favorevole ex art. 2077 cod. civ., un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente. È legittima la clausola di accordo sindacale aziendale che subordini l’attribuzione di nuove indennità accessorie di fonte collettiva alla rinuncia, da formalizzarsi in sede protetta ex art. 2113 cod. civ., al superminimo individuale, trattandosi di diritto disponibile che fuoriesce dalla garanzia dell’art. 36 Cost.

Il Fatto

I lavoratori ricorrenti chiedevano accertarsi l’illegittimità della clausola n. 6 dell’accordo aziendale del 27 giugno 2014, stipulato tra la società datrice e le organizzazioni sindacali, e la conseguente condanna della società alla restituzione di quanto decurtato dal trattamento economico. La clausola subordinava il riconoscimento delle nuove voci ERA 1 ed ERA 2, per il solo personale titolare di superminimo individuale, al definitivo superamento degli accordi individuali e dei corrispondenti trattamenti, da perfezionarsi in sede protetta.

Il Tribunale aveva respinto integralmente la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, richiamando un proprio precedente. La questione giungeva così in Cassazione, con ricorso principale dei lavoratori e successivo autonomo ricorso di una di essi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 2077, secondo comma, e 1372 cod. civ., nonché del principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 cod. civ. I ricorrenti sostenevano che il contratto collettivo non potesse derogare in pejus agli accordi individuali più favorevoli.

La Corte ha anzitutto ricostruito la natura bifronte dell’accordo sindacale del 2014. Esso, da un lato, ha modificato alcune indennità accessorie di fonte collettiva, accorpandole nelle nuove voci ERA 1 ed ERA 2 e legandone la fruizione alla presenza in servizio; dall’altro, ha rimesso alla scelta del singolo lavoratore l’opzione tra la fruizione delle nuove indennità e la conservazione dell’ad personam.

Quanto al primo profilo, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in caso di successione tra contratti collettivi, le modifiche peggiorative sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti. Le disposizioni collettive non si incorporano nel contratto individuale e operano come fonte esterna, sicché il criterio del trattamento più favorevole ex art. 2077 cod. civ. riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non la successione tra fonti collettive. È richiamata sul punto la sentenza n. 13960 del 19/06/2014, con la quale si afferma che il lavoratore non può pretendere di mantenere come acquisito al proprio patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha qualificato il superminimo individuale come diritto disponibile, ulteriore e di miglior favore rispetto alle previsioni legali e collettive. Al lavoratore è quindi sempre data la facoltà di rinunciarvi validamente, purché il trattamento non riguardi disposizioni inderogabili o diritti indisponibili ex art. 2113 cod. civ. L’accordo in sede protetta è stato previsto proprio per corroborare la validità della rinuncia e garantirne la fungibilità con il nuovo trattamento collettivo.

Il Collegio ha quindi escluso profili di frode alla legge, di disparità di trattamento e di incidenza sull’art. 36 Cost., trattandosi di voci accessorie e non della retribuzione base. L’accordo persegue interessi meritevoli di tutela: riordino del sistema retributivo, razionalizzazione della spesa e contenimento del costo del lavoro in una situazione di crisi aziendale.

Il ricorso successivo è stato parimenti rigettato. La censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è risultata preclusa per la ricorrenza della c.d. doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. Le doglianze sull’interpretazione del contratto individuale sono state giudicate inammissibili, risolvendosi in una mera contrapposizione a un’interpretazione plausibile del giudice di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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