Decadenza disciplinare decorre dalla notizia acquisita dall’ufficio competente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31788 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 75/2017, decorre dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione da parte dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Assume rilievo esclusivamente la notizia di contenuto tale da consentire l’avvio corretto del procedimento: essa non può decorrere a fronte di una segnalazione generica, che richieda accertamenti preliminari per circostanziare l’addebito. Per i dipendenti addetti alla direzione territoriale, il responsabile della struttura è il direttore della stessa; ove questi sia coinvolto, la titolarità va posta in capo alla direzione generale competente in materia di personale.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con mansioni di direttore di una direzione territoriale del lavoro, impugnava davanti al giudice del lavoro le sanzioni disciplinari irrogate con più provvedimenti datoriali tra il 2015 e il 2016, tra cui la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi e alcune sanzioni pecuniarie.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ravvisando la decadenza dal potere sanzionatorio per la maggior parte dei fatti contestati, stante il decorso del termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento disciplinare. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, escludendo la decadenza e confermando nel merito la legittimità delle sanzioni. Il dirigente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il dies a quo dovesse individuarsi nel momento in cui la notizia di infrazione era pervenuta al Segretariato generale, ufficio ritenuto sovraordinato e interlocutore diretto degli ispettori.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui rileva solo il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione idonea a consentire l’avvio corretto del procedimento, con esclusione delle segnalazioni generiche che impongano accertamenti preliminari (Sez. L n. 16706 del 2018; Sez. L n. 22075 del 2018). La data di prima acquisizione coincide con quella di ricezione da parte dell’ufficio procedimenti disciplinari o, se anteriore, del responsabile della struttura (Sez. L n. 20733 del 2015).
Sul piano organizzativo, la Corte ha valorizzato il d.P.C.M. n. 121 del 2014. L’art. 4 attribuisce alla direzione generale per le politiche del personale la competenza in tema di gestione del personale e l’organizzazione dell’ufficio procedimenti disciplinari. L’art. 3 riconosce al Segretariato generale una funzione di mero coordinamento dell’azione amministrativa, incompatibile con una dipendenza diretta degli uffici territoriali.
Ne deriva che, per i dipendenti addetti alla direzione territoriale, il responsabile della struttura è il direttore della stessa; ove sia coinvolto quest’ultimo, la titolarità spetta alla direzione generale del personale. Poiché l’ufficio competente aveva ricevuto il rapporto ispettivo in data 03.11.2015 e concluso il procedimento con il decreto del 26.02.2016, il termine dei centoventi giorni risultava rispettato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sull’attendibilità dei testi e sulla loro capacità a testimoniare richiede un riesame del merito, riservato al giudice di appello, non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Parimenti inammissibile il terzo motivo, poiché la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado è ammissibile e sufficiente a escludere la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Sez. Un. n. 642 del 2015). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.