La sentenza ex art. 2932 c.c. crea un rapporto distinto dal preliminare (Cass. civ. Sez. II n. 5638 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 cod. civ. produce gli effetti del contratto non concluso dal momento del suo passaggio in giudicato, sostituendo la decisione del giudice alla volontà della parte che non l’ha manifestata. Da quel momento nasce un rapporto distinto da quello derivante dal preliminare, suscettibile di risoluzione per inadempimento, ma soltanto per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere. Ne consegue che la risoluzione non può essere pronunciata per difformità del bene già note alla parte e già oggetto di discussione nel giudizio conclusosi con la sentenza costitutiva, poiché in quella sede il promissario acquirente poteva chiedere la risoluzione del preliminare o la riduzione del prezzo. Il mancato pagamento del prezzo, pur oggetto di prestazione di carattere negoziale, resta prestazione corrispettiva e può giustificare la risoluzione ai sensi dell’art. 1455 cod. civ..
Il Fatto
Una promissaria acquirente aveva citato il promittente venditore davanti al Tribunale per far accertare l’inadempimento relativo a una compravendita immobiliare attuata con sentenza ex art. 2932 cod. civ., chiedendo la risoluzione del rapporto, la restituzione della somma versata e il risarcimento del danno. Il convenuto si era costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento del prezzo.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto quella riconvenzionale. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma, aveva dichiarato risolto il rapporto per inadempimento del venditore, condannandolo alla restituzione della somma e respingendo la domanda risarcitoria, sul rilievo delle gravi difformità tra il bene promesso e quello offerto. Il venditore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti i restanti. Il fulcro del ragionamento è la distinzione tra gli obblighi derivanti dal contratto preliminare, oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza ex art. 2932 cod. civ., e gli obblighi derivanti da tale sentenza costitutiva del contratto definitivo. La Corte d’Appello ha confuso i due piani, accogliendo una domanda di risoluzione fondata su difformità del bene che appartenevano al rapporto preliminare.
La sentenza di esecuzione specifica produce, per definizione, gli effetti del contratto non concluso e sostituisce la volontà del giudice a quella della parte inadempiente. Le prestazioni imposte con il provvedimento costituiscono obbligazioni di carattere negoziale, ancorché stabilite in forma di accertamento o di condanna. Il mancato pagamento del prezzo non perde la natura di prestazione corrispettiva, sicché l’inadempimento può essere fatto valere come ragione di risoluzione, con riferimento alla gravità ex art. 1455 cod. civ., come affermato da Sez. II n. 8164 del 2023.
Nel caso concreto, tuttavia, l’immobile non aveva subito modifiche dopo la sentenza costitutiva e le difformità rispetto al preliminare erano già state oggetto di discussione nel giudizio precedente. La parte le conosceva nel momento in cui aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica e poteva farle valere in quella sede, chiedendo la risoluzione o la riduzione del prezzo. In quel giudizio il promissario acquirente può cumulare l’azione ex art. 2932 e l’actio quanti minoris, senza necessità di offrire il prezzo ove non esigibile prima della conclusione del definitivo, come ricordato da Sez. II n. 36241 del 2021.
Dopo il passaggio in giudicato, l’obbligo del promittente alienante è quello di consegnare il bene oggetto del giudizio, nelle condizioni conosciute dall’acquirente. Il principio di diritto enunciato, richiamando anche Sez. II n. 26233 del 2005, è che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. dà luogo a un rapporto distinto dal preliminare, suscettibile di risoluzione solo per ragioni inerenti al nuovo sinallagma. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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