Spese processuali e soccombenza parziale del cliente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 5054 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento delle spese processuali, l’art. 91 cod. proc. civ. impone al giudice di provvedere secondo il principio di soccombenza commisurato all’esito finale della lite. Tale principio, per quanto applicato all’esito globale del giudizio, non consente mai di porre le spese a carico della parte che sia comunque risultata parzialmente vincitrice. In base al principio di causalità, è soccombente chi, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo a una pretesa comunque fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione. Il parziale accoglimento della domanda può giustificare la compensazione, anche integrale, delle spese di merito, non la condanna della parte parzialmente vittoriosa.
Il Fatto
Una società, in liquidazione, aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, contestando tra l’altro la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, aveva dichiarato prescritte le domande restitutorie per i versamenti anteriori a una data determinata, dichiarato illegittima la clausola anatocistica sino al 30 giugno 2000 e rideterminato il saldo passivo in 17.759,87 euro. Le spese dei due gradi erano state compensate per un decimo e poste per il residuo a carico della società attrice.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi; la banca ha resistito con controricorso. La questione approda alla Corte per la dedotta violazione delle regole sulla ripartizione delle spese processuali, oltre che per plurime censure in materia di anatocismo e di nullità contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi motivi, dichiarandoli inammissibili. Il primo muove dal presupposto che il giudice d’appello abbia ritenuto prescritte tutte le rimesse anteriori alla data di interruzione del termine: assunto smentito dal testo della sentenza, che ha invece applicato il noto orientamento secondo cui l’azione di ripetizione di indebito del cliente bancario è soggetta a prescrizione decennale, decorrente dalla data di estinzione del saldo di chiusura ove i versamenti abbiano solo funzione ripristinatoria, e dalla data di annotazione delle singole poste ove abbiano avuto funzione solutoria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010). La Corte territoriale ha distinto le due categorie in base agli esiti della consulenza tecnica, senza operare in modo indiscriminato.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché si risolve in una censura di fatto: non emerge che, per discernere le rimesse solutorie, si sia determinato l’ammontare del fido sui saldi degli estratti conto senza epurare le appostazioni da capitalizzazione. Il terzo motivo è invece infondato. Dopo la Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 76 cost., l’art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del Cicr del 9 febbraio 2000 sono nulle per contrasto con l’art. 1283 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21095 del 2004). Tuttavia, per il periodo successivo, trova applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla delibera attuativa dell’art. 120 t.u.b., a condizione che i contratti siano stati adeguati entro il 30 giugno 2000 senza peggioramento delle pattuizioni.
La Corte precisa che il limite del “peggioramento” impone una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni contrattuali, non tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione: diversamente, la stessa previsione di un adeguamento possibile sarebbe priva di senso logico.
Il quarto motivo, relativo alla commissione di massimo scoperto introdotta solo in appello, è inammissibile perché non risultano dedotti gli elementi di fatto da cui inferire, anche d’ufficio, la nullità della clausola. Il quinto è generico a fronte della valutazione di merito sull’onere della prova. Il sesto motivo è fondato: poiché la banca aveva resistito a una pretesa poi ritenuta, seppure in minima parte, giustificata, la condanna alle spese della parte parzialmente vittoriosa viola l’art. 91 cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata sul capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte provvede nel merito, compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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