Trascrizione tardiva del matrimonio concordatario e rifiuto del consenso (Cass. civ. Sez. III n. 24409 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche al Concordato del 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio celebrato con rito concordatario può essere effettuata, su richiesta anche di uno solo dei contraenti, solo con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, sottocomma sesto, legge n. 121 del 1985. Il rifiuto del consenso alla trascrizione tardiva non integra pertanto un atto contra jus e non fonda una pretesa risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., non gravando su alcuno dei nubendi un obbligo giuridico di prestarlo. La disciplina previgente della legge n. 847 del 1929, che prescindeva da tale consenso, non è più applicabile. La fattispecie non è neppure riconducibile, in via estensiva o analogica, alla promessa di matrimonio di cui all’art. 81 cod. civ., perché il tempo trascorso tra celebrazione e richiesta di trascrizione segna una cesura logica e giuridica che impedisce di ricavare dall’atto il valore di una promessa.
Il Fatto
La ricorrente aveva contratto nel 2009 matrimonio concordatario presso una parrocchia. Nel 2010, in vista della separazione, ella e il coniuge scoprirono che il matrimonio non era stato trascritto, per avere il parroco omesso di chiedere la trascrizione. Richiesta congiuntamente la trascrizione tardiva, il coniuge negò il proprio consenso. La ricorrente convenne quindi in giudizio il sacerdote, la Curia e l’ex coniuge, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, avendo anche sostenuto spese per finanziamenti in previsione delle nozze.
Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò, escludendo sia la natura illecita del rifiuto del consenso sia la prova del danno e del dedotto riconoscimento di debito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, senza difese degli intimati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva la nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’Arcidiocesi, rimasta contumace in appello, perché effettuata presso il procuratore costituito in primo grado senza espressa elezione di domicilio per tutti i gradi. Trattandosi però di litisconsorte facoltativa, non occorre disporre la rinnovazione, essendo ormai preclusa l’impugnazione nei suoi confronti.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per una ragione assorbente: la sentenza impugnata si fonda anche sull’autonoma ratio della mancanza di prova del danno, di per sé idonea a giustificare il diniego della pretesa risarcitoria ex artt. 2043 e 81 cod. civ., e la ricorrente non si fa carico di tale ulteriore ratio. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando la sentenza è fondata su più rationes ciascuna autonoma, l’impugnazione che non ne censuri alcuna è inammissibile per giudicato formatosi su quella non contestata.
Nel merito, la Corte conferma l’infondatezza della censura. Il precedente di Cass. Sez. 1 n. 555 del 1977, invocato dalla ricorrente, è dichiarato non pertinente perché reso sotto la diversa disciplina della legge n. 847 del 1929, che ammetteva la trascrizione su richiesta di chiunque vi avesse interesse, quando le condizioni sussistevano al momento della celebrazione. Il raffronto con l’art. 8, comma 1, legge n. 121 del 1985 mostra invece che, dopo il 1984, la trascrizione successiva è subordinata al consenso di entrambi i nubendi. Il rifiuto del consenso, ora condizione della trascrizione tardiva, non può quindi qualificarsi atto contra jus.
Neppure è percorribile la via dell’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 81 cod. civ.: i nubendi non si scambiano promesse di future nozze, ma compiono un atto idoneo a concludere il matrimonio religioso e a produrre effetti civili, purché la richiesta di trascrizione sia presentata dal parroco entro cinque giorni dalla celebrazione. Decorso inutilmente quel termine, la norma consente la trascrizione tardiva su richiesta di uno solo, ma rivive la necessità del consenso dell’altro, non più presunto. Ciò ammette il sopravvenuto ripensamento del coniuge, in aderenza al diritto fondamentale di autodeterminarsi nel compimento di un atto personalissimo.
Il secondo motivo è pure inammissibile: prospetta una questione di interpretazione di dichiarazione unilaterale senza dedurre la violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, risolvendosi in una contrapposizione di merito. La Corte aggiunge che la dichiarazione proveniva dal legale della parte, senza prova del conferimento del potere, e che non emergeva una incondizionata ricognizione di debito, essendo la disponibilità espressamente condizionata alla previa esibizione della documentazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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