Obblighi informativi dell’intermediario e presunzione di adempimento nell’ordine scritto (Cass. civ. Sez. I n. 16140 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento, spetta all’intermediario l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998. La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine contenente la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione fa presumere assolto l’obbligo informativo di cui all’art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, senza che occorra l’indicazione del contenuto delle informazioni somministrate. Tale presunzione non incide sul riparto dell’onere di allegazione e prova ove il cliente contesti specificamente l’omissione di determinate informazioni: in tal caso grava sull’intermediario provare, con ogni mezzo, di averle rese, ovvero che non fossero dovute. Il fatto che l’intermediario abbia sconsigliato l’operazione non lo esonera dall’inadempimento se la segnalazione si limiti alla generica non congruità rispetto al profilo del cliente, omettendo le caratteristiche specifiche dello strumento e la sua intrinseca rischiosità.

Il Fatto

Due coniugi acquistavano titoli obbligazionari emessi da una società finanziaria estera del gruppo Parmalat, con ordine del giugno 2003, in contropartita diretta e fuori dai mercati regolamentati. L’ordine era sottoscritto solo dal marito e recava clausole di stile sul notevole rischio di oscillazione dei corsi e sulla ritenuta inadeguatezza dell’operazione, oltre all’indicazione della banca di averli informati dell’inadeguatezza.

I risparmiatori convenivano in giudizio l’istituto per ottenere la restituzione dell’importo investito, deducendo il mancato assolvimento degli obblighi informativi. Il tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame della banca. I ricorrenti impugnavano la sentenza per cassazione censurando, tra l’altro, la violazione degli obblighi informativi e la composizione del collegio giudicante d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte conferma il rigetto delle censure sulla composizione del collegio: la non corrispondenza tra il collegio indicato nell’epigrafe e quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è causa di nullità solo in caso di effettivo mutamento, con onere di prova sulla parte che se ne dolga, dovendosi altrimenti presumere un mero errore materiale emendabile.

Quanto alla partecipazione del giudice ausiliario alla corte d’appello, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato illegittime le disposizioni sul ruolo della magistratura onoraria nella parte in cui non ne prevedono l’applicazione fino al completamento del riordino. Nelle more resta legittima la costituzione dei collegi con non più di un giudice ausiliario, sicché il motivo è infondato.

Il nucleo del provvedimento riguarda gli obblighi informativi dell’intermediario. La Corte ricostruisce analiticamente il contenuto delle informazioni dovute — natura e caratteristiche del titolo, rischiosità, individuazione dell’emittente, rating, offering circular, mercato di collocamento, eventuale rischio di default — e richiama il costante orientamento sulle informazioni «passive» relative al profilo dell’investitore. Ribadisce il riparto dell’onere della prova: il cliente allega l’inadempimento, il danno e il nesso causale; l’intermediario prova l’adempimento e la specifica diligenza.

Sul punto decisivo, la Corte afferma che la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza in calce all’ordine fa presumere assolto l’obbligo di cui all’art. 29, comma 3, del Regolamento Consob, senza richiedere l’indicazione del contenuto delle informazioni. La presunzione opera però solo se il cliente non alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse: in tal caso la banca deve provare di averle rese. Le informazioni possono essere fornite anche nel colloquio verbale, a prescindere da quanto riportato nell’ordine scritto.

Nel caso concreto i ricorrenti, pur deducendo la violazione di legge, chiedono in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non ammissibile in sede di legittimità. Le informazioni asseritamente omesse — assenza di rating, mancata quotazione, carenza di prospetto — risultano smentite dalla CTU e dalla motivazione della Corte territoriale, che ha accertato il rating, l’offering circular e la fornitura delle informazioni prima dell’acquisto. I motivi terzo e quarto sono pertanto inammissibili; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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