Stabilità di impiego e contribuzione contro la disoccupazione nelle Autorità portuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22061 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali, qualificate come enti pubblici non economici dalla legge n. 84 del 1994, è assistito dalla stabilità di impiego di cui all’art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935, ratione temporis applicabile. Tale condizione ricorre quando il datore di lavoro non può recedere dal rapporto per le causali che legittimano i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, o quelli collettivi per riduzione del personale, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 223 del 1991. Ne consegue l’esclusione dell’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e il diritto dell’ente alla restituzione delle somme versate per tale titolo.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha agito nei confronti dell’INPS per il recupero delle somme corrisposte, per il periodo dal 2009 al 2012, a titolo di contribuzione per la disoccupazione involontaria. La pretesa si fondava sull’assunto che i propri dipendenti, essendo titolari di stabilità di impiego, non fossero soggetti all’obbligo assicurativo.

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto al recupero. Ha ritenuto che, nel quadro normativo antecedente alla legge n. 92 del 2012, sussistesse il requisito della stabilità del posto, valorizzando il fatto che il rapporto con le Autorità portuali è garantito dalla predetta disciplina e che la cessazione è prevista in ipotesi oggettive predeterminate, non genericamente indicate come nel licenziamento ex art. 3 della legge n. 604 del 1966. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni richiamate.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, incentrato sugli artt. 37 e 40 R.D.L. n. 1827 del 1935, sull’art. 32 della legge n. 264 del 1949 e sull’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957. L’art. 37 sanciva l’obbligatorietà dell’assicurazione, facendo salve le esclusioni stabilite dal decreto; tra queste, l’art. 40 contemplava gli impiegati, agenti e operai stabili delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti pubblici servizi quando ad essi fosse garantita la stabilità d’impiego.

Il senso delle disposizioni è che l’erogazione dell’indennità di disoccupazione postula la realizzazione dell’evento protetto: sono esclusi dalla platea dei destinatari tutti i lavoratori che godono della stabilità del posto. La Corte ha elaborato nel tempo una nozione evoluta di stabilità di impiego, identificandola nella circostanza che la possibilità del datore di far cessare il rapporto sia circoscritta a ipotesi di carattere oggettivo tassativamente predeterminate. Tale requisito non è identificabile con le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 e all’art. 18 Stat. Lav., né ricorre quando è possibile procedere al licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223 del 1991, fattispecie a margini causali rimessi al datore.

Il punto di partenza è la natura di ente pubblico non economico delle Autorità portuali, affermata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 3733 del 2016 e Cass., sez. un., n. 17930 del 2013). La Corte richiama la distinzione tra fase del reclutamento, regolata dal diritto pubblico in ossequio all’art. 97 Cost., e fase della gestione del rapporto, regolata dal diritto privato, valorizzata anche da Cass. n. 12627 del 2020, Cass. n. 21484 del 2020 e Cass. n. 24575 del 2022. La Corte costituzionale n. 133 del 2023 ha escluso che tali rapporti siano integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego.

Dalla ricostruzione emerge che la stabilità va verificata solo in ragione del potere datoriale di recedere per scelte gestionali legate a logiche economiche. Le Autorità portuali, per la loro natura di pubbliche amministrazioni, sono prive di tale possibilità: non dispongono della propria dotazione organica, rimessa per legge a determinazioni e controlli di soggetti terzi. Il rapporto è pertanto assistito dalla stabilità di impiego e la contribuzione non è dovuta per il periodo controverso. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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