Riorganizzazione aziendale e incarichi dirigenziali: no demansionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31925 del 08.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale delle strutture sanitarie, la cessazione degli incarichi di direzione di dipartimento e di unità operativa complessa, con provvisoria riattribuzione degli stessi ad altri dirigenti in attesa dell’espletamento delle procedure selettive, non configura di per sé demansionamento né danno alla professionalità del dirigente medico. Alla dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo ed articolato in un unico livello ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992, non si applicano gli artt. 2103 cod. civ. e 52 d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che non è configurabile alcun demansionamento e il conseguente ricorso al pensionamento anticipato non può ritenersi scelta necessitata e imputabile al datore di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente medico veterinario presso un’azienda sanitaria locale, aveva ricoperto l’incarico di direttore di unità operativa complessa e, dal 2016, anche quello di direttore di dipartimento funzionale. A seguito di una delibera della Giunta Regionale, che disponeva la cessazione degli incarichi dipartimentali per la complessiva riorganizzazione delle aziende sanitarie venete, e di una successiva delibera aziendale del 2018, con cui veniva disposta la cessazione di tutti gli incarichi di direttore di unità operativa complessa delle aziende incorporate, al ricorrente non veniva più conferito l’incarico di direzione, essendogli assegnato un incarico provvisorio di alta specializzazione.

Dopo essersi dimesso nel novembre 2018 e aver accesso al trattamento pensionistico anticipato, il dirigente agiva in giudizio per ottenere differenze retributive, indennità di direzione e il risarcimento del danno da demansionamento. Le domande venivano rigettate in entrambi i gradi di merito; proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dall’azienda sanitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sul rigetto della domanda di indennità per lo svolgimento delle funzioni di direzione dipartimentale. La sentenza di appello si fondava su tre autonome rationes decidendi: assenza dell’atto formale di conferimento dell’incarico; venir meno della precedente posizione lavorativa per effetto della riorganizzazione; mancanza di prova dello svolgimento delle funzioni. Di fronte a una motivazione plurima, il ricorrente deve censurare ciascuna ratio, a pena di inammissibilità, non essendo idonea la censura riferita a una sola di esse a travolgere la decisione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente denunzia dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sollecita un riesame delle risultanze istruttorie. La Corte ribadisce che il travisamento della prova è censurabile solo se l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, con assoluta impossibilità logica di ricavare i contenuti informativi desunti dal giudice di merito. L’inammissibilità del secondo mezzo travolge anche il primo, che aggredisce le prime due rationes.

Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale aveva interpretato la delibera regionale nel senso che gli incarichi scaduti potevano essere prorogati fino all’adozione del nuovo atto aziendale, ma non oltre. Da tale ricostruzione fattuale, non rivedibile in sede di legittimità, discende l’insussistenza di una revoca anticipata e di qualsiasi nesso causale tra la cessazione dell’incarico e la provvisoria assegnazione degli stessi ad altri dirigenti. La disciplina contrattuale in tema di ristrutturazione aziendale consente l’attribuzione di un incarico diverso, e la vacanza momentanea delle strutture giustifica le sostituzioni provvisorie.

Sul demansionamento, la Corte esclude l’applicabilità degli artt. 2103 cod. civ. e 52 d.lgs. n. 165 del 2001 alla dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo ed articolata in un unico livello. La giurisprudenza citata — Cass. n. 18703/2019, Cass. n. 22047/2022 e Cass. n. 25518/2024 — conferma che il conferimento di un incarico di struttura semplice in luogo di uno di struttura complessa, se intervenuto in un riassetto organizzativo, non comporta demansionamento né danno alla professionalità. Nel caso concreto non è risultato provato il complessivo svuotamento delle funzioni del dirigente.

Esclusa l’ipotesi di demansionamento, cade anche l’ultimo motivo: il ricorso al pensionamento anticipato non può ritenersi scelta necessitata e imputabile alla parte datoriale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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